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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 (in G.U. 09/08/2005, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 17-6-2005
al: 9-8-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
in materia di entrate e di immobili pubblici, nonche' per incentivare
i processi di concentrazione delle imprese;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                  Versamenti dell'imposta regionale
             sulle attivita' produttive e di riscossione

  1.  Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27 luglio
2000,  n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "; in ogni
caso  non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria".
  2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  non si applicano le disposizioni
sull'utilizzo  del  criterio  previsionale  di cui all'articolo 4 del
decreto-legge  2  marzo  1989,  n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 aprile 1989, n. 154, nonche' quelle sulla esclusione
delle  sanzioni  giustificata  da  situazioni  di  incertezza, di cui
all'articolo  10,  comma  3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come
modificato dal comma 1.
  3.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  versamento  a saldo
dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di cui al decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta
precedente  a  quello  in  corso  alla  data di entrata in vigore del
presente  decreto,  nonche'  di  quello  di  cui  al  comma 2, non si
applicano  le  disposizioni  in  materia  di riduzione delle sanzioni
previste  dall'articolo  13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2,
del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462, e successive
modificazioni.
  4.  Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo 17
del   decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  le  somme  dell'acconto  di  cui al comma 2 eccedenti
rispetto  a quelle effettivamente dovute in base alle future norme di
riordino della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  5.  Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426 dell'articolo
1  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
relativo  al  versamento  della  prima rata delle somme dovute per la
sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005.