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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 102

Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/6/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
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vigente al 02/06/2024
Testo in vigore dal: 30-6-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso nella seduta del 3 marzo 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e delle finanze, della
giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) «prodotti  agricoli»:  i prodotti elencati nell'Allegato I del
Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, negli Allegati I e II
del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92, come modificato dal regolamento
(CE)  n.  692/2003,  e  gli  altri  prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario;
    b) «produttori»:     gli    imprenditori    agricoli    di    cui
all'articolo 2135  del  codice  civile aderenti ad una organizzazione
dei  produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione
affinche' venga da essa commercializzata;
    c) «organizzazioni    di   produttori»:   i   soggetti   di   cui
all'articolo 2;
    d) «organizzazioni  di imprese di trasformazione, distribuzione e
commercializzazione»: organizzazioni di imprese della trasformazione,
distribuzione   e   commercializzazione  dei  prodotti  di  cui  alla
lettera a),  che  abbiano  ricevuto  dalle  imprese  stesse mandato e
potere di impegnarle per la stipula di contratti quadro;
    e) «intesa    di    filiera»:   l'intesa   stipulata   ai   sensi
dell'articolo 9  che  ha  come  scopo  l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
    f) «contratto  quadro»:  il contratto concluso ai sensi e per gli
scopi  di  cui  agli  articoli 10  e  11  tra  i soggetti di cui alle
lettere c)  e  d) relativo ad uno o piu' prodotti agricoli avente per
oggetto,   senza   che   derivi  l'obbligo  di  praticare  un  prezzo
determinato,     la     produzione,     la     trasformazione,     la
commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i criteri
e le condizioni generali che le parti si impegnano a rispettare;
    g) «contratti-tipo»:   i   modelli   contrattuali  (contratti  di
coltivazione,  allevamento  e  di  fornitura)  aventi  per oggetto la
disciplina  dei  rapporti  contrattuali  tra  imprenditori  agricoli,
trasformatori,  distributori e commercianti ed i relativi adempimenti
in  esecuzione  di un contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca
di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalita'.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.    87,    comma quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          7 marzo   2003,   n.   38   (Disposizioni   in  materia  di
          agricoltura):
              «Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
          settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
          agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
          competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
          del   Ministro   delle   politiche  agricole  e  forestali,
          svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
          organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
          agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
          degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
          politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
          per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
          agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
          dell'alimentazione e delle foreste.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2, comma 11, della
          legge  27 luglio  2004,  n.  186 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136,
          recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
          di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.
          Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
          e altre disposizioni connesse):
              «11. All'art. 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003,
          n.  38,  le  parole,  rispettivamente:  "entro  un anno" ed
          "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due
          anni" ed "entro tre anni".».
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  allegati  I  e  II del
          regolamento  (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081, regolamento del
          Consiglio   relativo   alla  protezione  delle  indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli   ed   alimentari,   cosi'   come  modificato  dal
          regolamento CE n. 692/2003:
                                                          «Allegato I
              Prodotti alimentari di cui all'art. 1, paragrafo 1:
                birre;
                bevande a base di estratti di piante;
                prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria e
          biscotteria;
                gomme e resine naturali;
                pasta di mostarda;
                paste alimentari.».
                                                         «Allegato II
              Prodotti agricoli di cui all'art. 1, paragrafo 1:
                fieno;
                oli essenziali;
                sughero;
                cocciniglia (prodotto greggio di origine animale);
                fiori e piante ornamentali;
                lana;
                vimine.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2135 del codice civile:
              «Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
          coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
          animali e attivita' connesse.
              Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
          allevamento  di  animali  si intendono le attivita' dirette
          alla  cura  e  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
          fase  necessaria  del ciclo stesso, di carattere vegetale o
          animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».