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REGIO DECRETO 8 dicembre 1904, n. 702

Che approva e contiene il regolamento per il servizio dei magazzini centrali militari. (004U0702)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1905 al: 30-6-1911
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525;
Vista la legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, testo unico, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074;
Visti i RR. decreti 5 ottobre 1886, 4 novembre 1891, 23 giugno 1901 e 19 giugno 1902 relativi alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari;
Visto il R. decreto 25 luglio 1880, n. 5569, che riordinò il personale inferiore dei magazzini centrali militari;
Visto il R. decreto 27 luglio 1903 sull'ordinamento amministrativo delle Direzioni di commissariato militare;
Visto il R. decreto 9 ottobre 1903 sul servizio interno delle Direzioni medesime;
Vista la legge 11 luglio 1897, n. 256, sulla istituzione del riscontro effettivo dei magazzini e dei depositi di materie e di merci di proprietà dello Stato ed il correlativo regolamento 23 dicembre 1897, n. 532;
Visto il R. decreto 5 maggio 1901, n. 507, col quale vengono stabiliti i modelli per dimostrare le variazioni avvenute nella consistenza dei magazzini dipendenti dal Ministero della guerra sottoposti al riscontro effettivo;
Sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I magazzini centrali militari, ora di sede a Torino, Firenze e Napoli, sono destinati a somministrare i panni, i velluti, le tele e gli oggetti più importanti che abbisognano ai corpi, agli ospedali ed agli stabilimenti vari dell'esercito per il vestiario, l'equipaggiamento e per i servizi: sanitario, delle sussistenze e del casermaggio militare.