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LEGGE 8 luglio 1904, n. 381

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'acquedotto pugliese. (004U0381)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 9-8-1904
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Governo del Re e' autorizzato ad accordare,  entro  dodici  mesi
dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  la  concessione  della
costruzione e dell'esercizio dell'acquedotto  pugliese  nei  modi  ed
alle condizioni stabilite dalla legge 26 giugno  1902,  n.  245,  con
l'obbligo di aprire l'esercizio dell'acquedotto intero non piu' tardi
del 31 dicembre 1920, e con la seguente modificazione al primo  comma
dell'art. 3 della legge stessa. 
 
  Il pagamento delle annualita' del  concorso  dello  Stato  e  delle
provincie al concessionario incomincera' durante  la  costruzione,  e
sara' fatto a misura dell'avanzamento dei lavori e nei  limiti  delle
somme stanziate in bilancio ai termini  dell'art.  2  della  presente
legge. 
 
  Il Govero del Re e' pure autorizzato a modificare  le  disposizioni
del regolamento e del capitolato per l'esecuzione della citata  legge
26 giugno 1902 (approvati con R. decreto 5 aprile 1903, n. 214).