stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 luglio 1904, n. 378

Concessioni speciali alle Società cooperative di lavoro e produzione fra gli inscritti marittimi esercenti la pesca costituite in unico sindacato generale. (004U0378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 7-8-1904
al: 26-1-1928
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Societa' cooperative di lavoro e produzione  fra  gli  inscritti
marittimi  esercitanti  la  pesca,  che,  per  la  zona  comprendente
l'intero mare Adriatico fino a Santa Maria di Leuca  e  per  ciascuna
delle prime quattro zone marittime  indicate  nell'articolo  4  della
legge pel funzionamento  delle  casse  degli  invalidi  della  marina
mercantile, si costituiscano  in  un  unico  sindacato  generale,  da
approvare dal Governo, potranno ottenere riserve speciali  esclusive,
anche gratuite, di pesca, diverse da quelle contemplate nell'articolo
141 del codice della marina mercantile e nell'articolo 7 della  legge
sulla pesca. 
 
  Tali concessioni saranno fatte a ciascuno di  detti  sindacati  dal
Ministero della Marina d'accordo con quello di Agricoltura, Industria
e Commercio, sentite le Amministrazioni pubbliche interessate. 
 
  Le menzionate Societa' cooperative saranno esenti per 10 anni dalle
tasse di bollo e di registro per gli  atti  di  compra-vendita  e  di
pegno dei loro battelli  pescarecci  e  dalla  imposta  di  ricchezza
mobile sugli utili netti accertati a mezzo dei bilanci annuali. 
 
  Le stesse concessioni potranno farsi  alle  societa'  di  pescatori
che, pur non  applicando  i  rigorosi  principi  della  cooperazione,
specialmente per la formazione del capitale sociale, siano accolte ed
unite nel sindacato di ciascuna delle dette zone, e  ripartiscano  il
prodotto  della  pesca  con  criteri  ritenuti  equi   dal   Comitato
permanente della Commissione consultiva della pesca e da  quello  del
Consiglio superiore del lavoro.