stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 giugno 1904, n. 293

Che autorizza la spesa straordinaria di L. 107,650.000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. (004U0293)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-7-1904
al: 12-8-1907
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' autorizzata la spesa straordinaria di  lire  centosette  milioni
seicentocinquantamila da stanziarsi  nella  parte  straordinaria  del
bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
  La detta somma e' ripartita come segue: 
 
    a) L. 250,000 per l'isolamento del palazzo Madama in cui ha  sede
il Senato del Regno; 
 
    b) L. 6,500,000 per i lavori di costruzione di una nuova aula per
la Camera dei deputati e di sistemazione del palazzo di Montecitorio; 
 
    c) L. 5,500,000 per il compimento dei lavori di  costruzione  del
nuovo palazzo di Giustizia in Roma; 
 
    d) L. 3,000,000  per  continuare  i  lavori  di  costruzione  del
monumento nazionale a Re Vittorio Emanuele II; 
 
    e) L. 3,000,000 per l'ultimazione dei lavori di  ampliamento,  di
sistemazione e di arredamento  dell'Universita'  di  Napoli  e  degli
Istituti dipendenti; 
 
    f) L. 7,000,000 per i lavori di sistemazione e  miglioramento  di
strade e ponti nazionali, designati  nella  tabella  A  annessa  alla
presente legge; 
 
    g)  L.  2,000,000   per   concessione,   in   conformita'   della
disposizione del seguente articolo 3, di sussidi ad opere  di  difesa
delle strade provinciali e comunali contro le frane, e le  corrosioni
di fiumi e torrenti; 
 
    h)  L.  1,000,000   per   concessione,   in   conformita'   della
disposizione del seguente articolo 4, di sussidi ad opere  di  difesa
degli abitati contro le frane, e le corrosioni di fiumi e torrenti; 
 
    i) L. 400,000 per concessione in conformita'  della  disposizione
del seguente articolo 5, di sussidi per l'impianto e  l'esercizio  di
linee di automobili in servizio pubblico fra localita' non  congiunte
da ferrovie o da tramvie; 
 
    k) L. 7,000,000 per lavori di riparazione  e  sistemazione  delle
opere idrauliche di 2ª categoria,  in  conformita'  della  tabella  B
annessa alla presente legge; 
 
    l) L. 38,000,000 per completamento  della  ferrovia  da  Cuneo  a
Ventimiglia secondo la convenzione con la Francia, stipulata in  Roma
il 6 giugno 1904 e che forma parte integrante della presente legge; 
 
    m) L. 34,000,000 per la costruzione del tronco dal fiume  Amaseno
a Formia che fa parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e serve
pure a congiungere le linee Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise. 
 
  E' abrogata la legge 26 luglio 1888, n.  5593,  che  autorizzo'  la
spesa straordinaria di L. 6,000,000 per provvedere alla residenza del
Parlamento nazionale.