stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1904, n. 140

Che emana provvedimenti a favore della provincia di Basilicata. (004U0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/05/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal: 5-5-1904
al: 13-8-1908
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  II Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' istituita una  Cassa  provinciale  di  credito  agrario  per  la
Basilicata, con sede a  Potenza.  Essa  costituisce  un  ente  morale
autonomo ed ha per oggetto: 
 
    a) di fare anticipazioni in danaro, in attrezzi o  in  scorte  ai
Monti frumentari, alle Casse agrarie e ai Consorzi agrari, nei casi e
nei modi preveduti dalla presente legge e dal regolamento; 
 
    b) di fare anticipazioni agli enfiteuti, di  cui  negli  articoli
seguenti, e  alle  Societa'  cooperative  agrarie  riconosciute,  che
abbiano  intrapreso  industrie   agrarie   o   affini,   purche'   le
anticipazioni stesse servano esclusivamente alla costruzione di  case
coloniche, di stalle razionali, di  strade  poderali,  di  opere  per
provvedere i fondi  di  acqua  potabile  e  d'irrigazione,  ovvero  a
piantagioni  legnose  agrarie,  a  rimboschimenti,  ad  acquisto   di
bestiame, di strumenti di lavoro, di materie prime e in  generale  di
scorte, o anche alla chiusura con muri e siepi dei terreni aperti. Le
anticipazioni riguardanti strumenti da lavoro,  sementi,  concimi  ed
altre scorte potranno essere somministrate in natura, computando  gli
oggetti al prezzo di costo; 
 
    c) di fare anticipazioni ai proprietari e conduttori di terre per
la costruzione di  case  coloniche  e  di  stallo  razionali.  Queste
anticipazioni saranno fatte  a  misura  che  procedono  i  lavori  di
costruzione, ne' potranno per ciascun proprietario  o  conduttore  di
terre superare un limite massimo da fissarsi ogni anno dal  Consiglio
d'amministrazione  della  Cassa  con  l'approvazione   del   Ministro
d'Agricoltura e Commercio. 
 
  Le anticipazioni saranno garentite dal  privilegio  speciale  o  da
ipoteca a norma delle leggi 23 gennaio 1887,  n.  4276  e  31  maggio
1903, n. 254. 
 
  Sulle somme che la Cassa somministrera'  agli  enti  e  ai  privati
investiti delle enfiteusi ed a proprietari  e  conduttori  di  terre,
sara' corrisposto un interesse non superiore al  4  per  cento.  Tali
somministrazioni, secondo la natura di esse,  saranno  ammortizzabili
in un periodo non  eccedente  i  cinquant'anni,  mediante  annualita'
costanti comprensive del capitale  e  dell'interesse,  nei  modi  che
saranno stabiliti dal regolamento. 
 
  Un impiego diverso da quello per cui le somme sono state mutuate  a
tenore di quest'articolo produrra' la  decadenza  dal  beneficio  del
termine e il divieto di  avvalersi  della  Cassa  per  un  tempo  non
inferiore a due anni.