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REGIO DECRETO 3 gennaio 1904, n. 63

Che regola la pensione o l'indennità a favore dell'insegnate che abbia prestato servizio in più d'un Comune. (004U0063)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-3-1904 al: 24-9-1926
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Art. 1



La pensione o l'indennità a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o più Comuni provvisti di regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo o della sua vedova o dei suoi orfani minorenni, viene liquidata dall'amministrazione del Monte pensioni e deliberata dal Consiglio permanente di amministrazione presso la cassa dei depositi e prestiti, in base e colle norme stabilite dai titoli secondo e terzo del testo unico delle leggi sul Monte stesso, approvato con R. decreto del 2 luglio 1903, n. 430, in quanto non ne sia diversamente disposto col presente decreto.

Rimangono salvi in ogni caso i maggiori diritti derivanti all'insegnante od alla sua vedova od ai suoi orfani minorenni dai regolamenti o dalle convenzioni speciali dei Comuni, ove l'insegnante stesso ha prestato servizio.