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LEGGE 25 febbraio 1904, n. 57

Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno (004U0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-3-1904 al: 15-12-2009
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Art. 1



I Comuni possono unirsi in Consorzio:

a) per provvedere al servizio del medico ufficiale sanitario;

b) per i laboratori di vigilanza igienica, prescritti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª);

c) per l'impianto e funzionamento delle disinfezioni e dei locali di isolamento contro le malattie infettive;

d) per l'impianto ed esercizio delle farmacie.

A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1888.

I Consorzi pei laboratori di vigilanza igienica possono essere anche interprovinciali, ed in tal caso vengono costituiti con decreto Reale, udito il Consiglio Superiore di sanità.