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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 22 ottobre 2004, n. 270

Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/11/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
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Testo in vigore dal: 11-8-2023
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    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 3; 
  Visto l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.  127,
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e i  decreti
ministeriali 4 agosto 2000 pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19  ottobre  2000;  28  novembre  2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  18
del 22 gennaio  2001;  2  aprile  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  gennaio  1998,
n. 25; 
  Visto il decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; 
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; 
  Visti il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) reso il
25 settembre 2003, il parere del Consiglio nazionale  degli  studenti
universitari  (CNSU)  reso  il  19  giugno  2003,  il  parere   della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) reso  il  23
settembre 2003 e il parere del Comitato di  valutazione  del  sistema
universitario (CONVSU) reso il 21 maggio 2003; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 24 novembre 2003 e
del 22 marzo 2004; 
  Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge  n.  400  del
1988 (nota n. 2705/1.5/04 del 21 giugno 2004)  cosi'  come  attestata
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del  12  luglio
2004, n. 13634-Dagl1/21.3-4/1/2004; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende: 
    a) per  Ministro  o  Ministero,  il  Ministro  o  il  ((Ministero
dell'universita' e della ricerca)); 
    b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui  all'articolo  17,  comma  95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 
    c) per regolamenti didattici di  ateneo,  i  regolamenti  di  cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
    d) per regolamenti didattici dei corsi di studio,  i  regolamenti
di cui all'articolo 11, comma 2, della legge  19  novembre  1990,  n.
341; 
    e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e
di specializzazione, come individuati nell'articolo 3; 
    f) per titoli di studio, la  laurea,  la  laurea  magistrale,  il
diploma di specializzazione rilasciati al termine dei  corrispondenti
corsi di studio, come individuati nell'articolo 3; 
    g) per classe di appartenenza di corsi di studio,  l'insieme  dei
corsi  di  studio,  comunque   denominati,   raggruppati   ai   sensi
dell'articolo 4; 
    h) per  settori  scientifico-disciplinari,  i  raggruppamenti  di
discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  249  del  24
ottobre 2000, e successive modifiche; 
    i)   per   ambito   disciplinare,   un   insieme    di    settori
scientifico-disciplinari culturalmente  e  professionalmente  affini,
definito dai decreti ministeriali; 
    l) per credito formativo universitario, la misura del  volume  di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale  per
l'acquisizione di conoscenze ed abilita'  nelle  attivita'  formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio; 
    m) per obiettivi formativi, l'insieme di  conoscenze  e  abilita'
che  caratterizzano  il  profilo  culturale   e   professionale,   al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato; 
    n) per ordinamento didattico di un  corso  di  studio,  l'insieme
delle norme che regolano  i  curricula  del  corso  di  studio,  come
specificato nell'articolo 11; 
    o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista
dalle universita' al fine di assicurare  la  formazione  culturale  e
professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai  corsi
di insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o  di
laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento; 
    p)  per   curriculum,   l'insieme   delle   attivita'   formative
universitarie  ed  extrauniversitarie  specificate  nel   regolamento
didattico del corso di studio al fine del conseguimento del  relativo
titolo.