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DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2004, n. 180

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/02/2011)
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Testo in vigore dal:  5-8-2004 al: 25-2-2011
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, il quale ha introdotto una serie di obblighi a carico delle imprese che, nell'ambito della propria attività, eseguono pagamenti transfrontalieri in euro, ed in particolare l'articolo 7;
Visto l'articolo 3 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2002, in base al quale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla

proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, nei confronti degli enti incaricati di eseguire il pagamento transfrontaliero si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000. Nei casi di violazioni particolarmente gravi la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore a euro 50.000. In caso di reiterazione delle violazioni, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività dei bonifici transfrontalieri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio».
- L'art. 14, della citata legge, così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».
- Il regolamento (CE) n. 2560/2001, è pubblicato in GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.
- L'art. 7, del citato regolamento, così recita:
«Art. 7 (Rispetto del presente regolamento). - Il rispetto del presente regolamento è assicurato mediante sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive».
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002».
- L'art. 3, della citata legge, così recita:
«Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali noi siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.».
Note all'art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2560/2001, vedi note alle premesse.
- L'art. 3, del citato regolamento, così recita:
«Art. 3 (Commissioni sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico e sui bonifici transfrontalieri).
- 1. Dal 1° luglio 2002 le commissioni applicate da un ente sulle operazioni transfrontaliere di pagamento elettronico in euro fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui pagamenti corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.
2. Dal 1° luglio 2003 al più tardi le commissioni applicate da un ente sui bonifici transfrontalieri in euro fino a un massimo di 12.500 EUR sono uguali a quelle addebitate dallo stesso ente sui bonifici corrispondenti in euro eseguiti nello Stato membro dove è stabilito detto ente.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 l'importo di 12.500 EUR è portato a 50.000 EUR».