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DECRETO-LEGGE 12 luglio 2004, n. 168

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-7-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191 (in SO n.136, relativo alla G.U. 31/07/2004, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-8-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi  correttivi dell'andamento della finanza pubblica, al fine
di  conseguire  un  immediato contenimento delle spese, in attuazione
dell'impegno  assunto  dal  Governo  in  sede ECOFIN, nonche' di dare
attuazione  alla  sentenza  della  Corte Costituzionale n. 196 del 28
giugno 2004 in materia edilizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
              Interventi correttivi di finanza pubblica

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta di 150 milioni di euro per
l'anno  2004.  A  tale  fine  sono ridotte di pari importo le risorse
disponibili,  gia'  preordinate  con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio
2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003,
al  finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore
contributo  per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di
cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  2.  Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi
alle imprese, nonche' dei finanziamenti relativi agli strumenti della
programmazione  negoziata,  gia'  disposte e da disporre per gli anni
2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in
corso  e  per  quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
procedure   di   cui  al  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
nonche'  per  quelle  relative  agli  strumenti  della programmazione
negoziata.  Conseguentemente,  l'autorizzazione di spesa destinata al
finanziamento  degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415
del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
e'  ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione
di  spesa  di  cui  all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289,  come  rifinanziata  dalla  tabella  D della legge 24
dicembre  2003,  n.  350,  per  la  parte  relativa agli strumenti di
programmazione  negoziata  di  cui  all'articolo  2, comma 203, della
legge  23  dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e
ai  contratti  di  programma,  e'  ridotta di 250 milioni di euro per
l'anno  2004.  Le  predette  somme  sono prelevate dalla contabilita'
speciale  n.  1726  intestata  al  Fondo  innovazione tecnologica per
essere  versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004
le  erogazioni  alle  imprese per contributi a fondo perduto relative
all'articolo  1,  comma  2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992,
convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  n.  488  del  1992,
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
legge 1° marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non
possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini
del  relativo  monitoraggio  il  Ministero delle attivita' produttive
comunica  mensilmente  al  Ministero  dell'economia e delle finanze i
pagamenti effettuati.
  3.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,
come  rideterminata  ai  sensi  delle  tabelle  D ed F della legge 24
dicembre  2003,  n. 350, e' ridotta di 100 milioni di euro per l'anno
2004.
  4.  All'articolo  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella  rubrica  sono  soppresse  le parole: "che abbiano rilevanza
   nazionale";
b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza nazionale";
c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
   "3.   Le   amministrazioni   pubbliche   possono   ricorrere  alle
   convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i
   parametri  di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto
   di   beni  e  servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche
   utilizzando  procedure  telematiche  per  l'acquisizione di beni e
   servizi  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 4
   aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione
   del  presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai
   fini  della determinazione del danno erariale si tiene anche conto
   della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello
   indicato  nel  contratto. Le disposizioni di cui al presente comma
   non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e
   ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
   3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni  pubbliche
   deliberano  di  procedere  in  modo autonomo a singoli acquisti di
   beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle  strutture  e  agli uffici
   preposti  al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni
   di  sorveglianza  e  di  controllo, anche ai sensi del comma 4. Il
   dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una
   apposita  dichiarazione  con  la quale attesta, ai sensi e per gli
   effetti  degli  articoli  47 e seguenti del decreto del Presidente
   della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
   il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.".
  5. Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' inserito il seguente:
"Art.  198-bis  (Comunicazione  del  referto).  -  1. Nell'ambito dei
sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198,
la  struttura  operativa  alla  quale  e'  assegnata  la funzione del
controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo,
oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.".
  6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica  sono  disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di
spese  discrezionali  di  cui  alla  allegata  Tabella  n. 1, per gli
importi   ivi  distintamente  indicati.  Al  fine  di  assicurare  la
necessaria  flessibilita'  del  bilancio,  resta  comunque  ferma  la
possibilita'  di  disporre  variazioni  compensative  ai  sensi della
vigente   normativa   e,   in  particolare,  dell'articolo  2,  comma
4-quinquies,  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279, e successive modifiche, e dell'articolo 18, commi 10,
11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.
  7.  I  residui  di  stanziamento  delle spese in conto capitale del
bilancio  dello  Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con
esclusione  delle  spese  relative  alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla
cooperazione  allo  sviluppo,  alle  calamita'  naturali,  ad accordi
internazionali,  al  federalismo amministrativo, all'informatica e al
Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.
  8.  Per  l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai
principi  di  cui  al presente articolo riducendo le proprie spese di
funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in
misura  non  inferiore  al  30  per  cento  rispetto  alle previsioni
iniziali.   Gli   importi  derivanti  da  tali  riduzioni  sono  resi
indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa
determinazione  da  adottare con decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  La  riduzione  non  si applica, comunque, alle spese
dipendenti   dalla   prestazione   di  servizi  correlati  a  diritti
soggettivi dell'utente.
  9.   La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004  dalle  pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo  30  marzo 2001, n. 165, escluse le universita', gli enti
di  ricerca  e  gli  organismi  equiparati, per studi ed incarichi di
consulenza  conferiti  a  soggetti estranei all'amministrazione, deve
essere  non  superiore  alla  spesa  annua  mediamente  sostenuta nel
biennio  2001  e  2002, ridotta del 15 per cento. ((PERIODO SOPPRESSO
DAL  D.LGS.  30  MARZO 2001 N. 165 COME MODIFICATO DAL D.L. 25 GIUGNO
2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N.
133)).  In  ogni  caso  va  preventivamente comunicato agli organi di
controllo  ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento
di  incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente comma
costituisce   illecito   disciplinare   e  determina  responsabilita'
erariale.  Le  pubbliche  amministrazioni, nell'esercizio dei diritti
dell'azionista  nei  confronti  delle  societa'  di capitali a totale
partecipazione   pubblica,   adottano   le  opportune  direttive  per
conformarsi  ai  principi  di  cui  al  presente  comma.  Le predette
direttive  sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
disposizione  di  cui al presente comma non si applica agli organismi
collegiali  previsti  per  legge o per regolamento, ovvero dichiarati
comunque  indispensabili  ai  sensi  dell'articolo  18 della legge 28
dicembre  2001,  n.  448.  Ferma  restando  l'invarianza  della spesa
complessiva  come  rideterminata dal primo periodo del presente comma
gravante  sul  bilancio  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per  i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai Ministri
senza  portafoglio  il  limite  di spesa stabilito dal presente comma
puo'  essere  superato  in  casi  eccezionali  previa  adozione di un
motivato provvedimento da parte del Ministro competente. (6)
  10.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004  dalle  pubbliche
amministrazioni   di   cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di
rappresentanza,  relazioni  pubbliche  e  convegni,  deve  essere non
superiore  alla  spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
al  2003,  ridotta  del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in
essere,  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, in
violazione   della  disposizione  contenuta  nel  primo  periodo  del
presente  comma  costituiscono  illecito  disciplinare  e determinano
responsabilita'  erariale.  Gli  organi  di controllo e gli organi di
revisione  di  ciascun  ente vigilano sulla corretta applicazione del
presente  comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo'
essere  superato  in casi eccezionali, previa adozione di un motivato
provvedimento  adottato  dall'organo di vertice dell'amministrazione,
da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi
di revisione dell'ente. (6)
  11.  In  coerenza  con  le riduzioni di spesa per consumi intermedi
previste  dal  presente  articolo,  ai  fini della tutela dell'unita'
economica  della  Repubblica,  ciascuna  regione a statuto ordinario,
ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti  concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
pubblica  per  il  triennio  2004-2006  assicurando  che la spesa per
l'acquisto   di  beni  e  servizi,  esclusa  uella  dipendente  dalla
prestazione  di  servizi  correlati a diritti soggettivi dell'utente,
sostenuta   nell'anno   2004  non  sia  superiore  alla  spesa  annua
mediamente  sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per
cento.  Tale  riduzione  si  applica  anche  alla  spesa per missioni
all'estero  e per il funzionamento di uffici all'estero, nonche' alle
spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa
per  studi  ed  incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all'amministrazione,    inclusi   quelli   ad   alto   contenuto   di
professionalita' conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del
testo  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo,
il  terzo,  il  quarto,  il  quinto  ed il sesto periodo del comma 9,
nonche'  il  secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per
le  regioni  e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e
inno al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto
di  stabilita'  interno, la riduzione del 10 per cento non si applica
con  riferimento  alle spese che siano gia' state impegnate alla data
di entrata in vigore del presente decreto. (6)
  12.  COMMA  ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2004, N. 220, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 OTTOBRE 2004, N. 257
  13.  All'articolo  4,  comma  177, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  dopo le parole: "sono da intendere", sono inserite le seguenti:
"come  contributo  pluriennale per la realizzazione di investimenti e
di  azioni  mirate  a favorire il trasporto delle merci con modalita'
alternative,  includendo  nel  costo  degli  stessi  anche  gli oneri
derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 9-14 novembre 2005, n. 417
(in  G.U.  1a  s.s. 16/11/2005, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 9, 10 e 11 del presente articolo nella parte
in cui si riferisce alle Regioni e agli enti locali.