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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 aprile 2004, n. 174

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2005)
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    le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
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  • Disposizioni abrogate
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Testo in vigore dal:  1-8-2004 al: 22-8-2005
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IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l'attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
Rilevato che l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo n. 31 del 2001 individua le competenze statali per l'emanazione di prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate al consumo umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 12 luglio 2000;
Visto l'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986, recanti "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del 26 agosto 2002;
Vista la direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni, a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo diverse indicazioni riportate nel testo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca: "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. L'art. 9 così recita:
"Art. 9 (Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali). - 1. Nessuna sostanza o materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto disposto dal comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge n. 400/1988 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento ella Presidenza del Consiglio dei Ministri) così recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 recanti: "Compilazioni dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato", cosi recita: "Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio è abitualmente umido od esposto alla invasione delle acque per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi e, in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini".
- La Direttiva 98/34/CE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 21 luglio 1988.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle premesse.