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DECRETO-LEGGE 16 marzo 2004, n. 66

Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18-3-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2004, n. 126 (in G.U. 15/05/2004, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-6-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto  l'articolo  3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di rendere effettiva
l'operativita'  della  norma  introdotta  nell'ordinamento dal citato
articolo  3,  comma  57,  della  legge n. 350 del 2003, allo scopo di
consentire  il  ripristino o la continuazione del rapporto di impiego
per   il   personale   della   pubblica  amministrazione  colpito  da
procedimento  penale  conclusosi  con  il  proscioglimento,  anche in
dipendenza   dell'avvenuta   scadenza   del   termine   previsto  per
l'emanazione del regolamento attuativo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Al  comma  57  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  dopo le parole: "sentenza definitiva di proscioglimento" sono
inserite le seguenti: "perche' il fatto non sussiste o l'imputato non
lo  ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non e' previsto
dalla  legge  come  reato  ovvero  con  decreto  di archiviazione per
infondatezza  della  notizia  di  reato, anche se pronunciati dopo la
cessazione  dal servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge";
    b)  le parole: "oltre i limiti di eta' previsti dalla legge" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "anche  oltre i limiti di eta' previsti
dalla legge, comprese eventuali proroghe";
    c)  dopo  le  parole:  "sospensione  ingiustamente  subita"  sono
inserite  le  seguenti:  "e del periodo di servizio non espletato per
l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro,";
    d)  le  parole:  "secondo  modalita' stabilite con regolamento da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge" sono soppresse;
    e)  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di
proscioglimento   di   cui   al  presente  comma  sono  equiparati  i
provvedimenti  che  dichiarano  non  doversi  procedere per una causa
estintiva  del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha
commesso,o  se il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia
stata  emanata  anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di
entrata  in  vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo'
chiedere  il  riconoscimento  del  migliore trattamento pensionistico
derivante  dalla  ricostruzione  della  carriera  con  il computo del
periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di
servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.".
((2))
    2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e' inserito il seguente:
"57-bis.  Ove  il  procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo
ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento
di   proscioglimento   diverso   da   decreto  di  archiviazione  per
infondatezza  della  notizia  di  reato o sentenza di proscioglimento
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il
fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
anche  pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione
di   appartenenza   ha   facolta',  a  domanda  dell'interessato,  di
prolungare  e  ripristinare  il rapporto di impiego per un periodo di
durata  pari  a quella della sospensione e del servizio non prestato,
secondo  le  modalita'  indicate  nel comma 57, purche' non risultino
elementi  di  responsabilita'  disciplinare  o contabile all'esito di
specifica  valutazione  che  le  amministrazioni  competenti compiono
entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in
servizio.".
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal
1°   gennaio  2004.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  delle  domande
presentate  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
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AGGIORNAMENTO (2)
  L'errata-corrige  in  G.U.  22/06/2004,  n.  144  ha disposto che "
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  e),  dove  e' scritto: "e) sono
aggiunti,   in   fine,   i   seguenti   periodi:  "Alle  sentenze  di
proscioglimento   di   cui   al  presente  comma  sono  equiparati  i
provvedimenti   dopo  una  sentenza  di  assoluzione  del  dipendente
imputato  perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso,
..."", leggasi: "e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle
sentenze  di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati
i  provvedimenti  che  dichiarano non doversi procedere per una causa
estintiva  del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del
dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha
commesso, ..."."
  La suddetta modifica entra in vigore il 22/06/2004.