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DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonchè all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal: 27-9-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; 
  Visto il Regolamento (CE) 2081/92  del  Consiglio,  del  14  luglio
1992; 
  Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29
dicembre 1997; 
  Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 luglio 2000; 
  Visto il Regolamento  (CE)  1825/2000  della  Commissione,  del  25
agosto 2000; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  2000,
n. 437; 
  Visto il decreto  dei  Ministri  della  salute  e  delle  politiche
agricole e forestali  in  data  31  gennaio  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003; 
  Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2004; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche  comunitarie  e  della
giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle  politiche
agricole e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134))