stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2004, n. 41

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-2-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2004, n. 104 (in G.U. 24/04/2004, n.96).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
nascondi
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
volte  a favorire la prosecuzione del processo di privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
         Modalita' di determinazione del prezzo di immobili
                pubblici oggetto di cartolarizzazione

  1.   Il   prezzo   di  vendita  delle  unita'  immobiliari  ad  uso
residenziale,  ai conduttori che abbiano manifestato, nelle ipotesi e
con   le   modalita'  previste  dal  secondo  periodo  del  comma  20
dell'articolo   3  del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e  successive  modificazioni,  la  volonta'  di  acquisto entro il 31
ottobre  2001,  e'  determinato, al momento dell'offerta in opzione e
con  le modalita' di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato
del mese di ottobre 2001.
  2.  Ai  fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita e'
fissato  applicando,  al  prezzo  determinato  ai  sensi  del comma 7
dell'articolo   3   del   citato   decreto-legge  n.  351  del  2001,
coefficienti  aggregati  di  abbattimento  calcolati dall'Agenzia del
territorio  sulla  base di eventuali aumenti di valore degli immobili
tra  la  data  della  suddetta offerta in opzione ed i valori medi di
mercato  del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio
del  mercato  immobiliare  (OMI)  e  di  altri  parametri di mercato.
((Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli
aventi  diritto,  dopo  un  intervallo  di tempo superiore a sei mesi
rispetto alla valutazione dell'Agenzia del territorio, i coefficienti
di  abbattimento  da  applicare  dovranno essere quelli pubblicati in
epoca  immediatamente  successiva alla data della valutazione stessa,
al  fine  di garantire che il prezzo delle unita' immobiliari offerte
in  opzione  sia  effettivamente  corrispondente  in termini reali ai
valori  di  mercato  del  mese  di  ottobre  2001.  I coefficienti di
abbattimento  sono  calcolati  e pubblicati fino a quelli relativi al
secondo semestre 2005.))
  3.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1 si applicano anche agli
immobili  venduti  prima della data di entrata in vigore del presente
decreto.  La  determinazione  del  prezzo  di  cui ai commi 1 e 2 non
produce  alcun  effetto  in  merito alle opzioni e prelazioni che non
siano  state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate
decadenze.  Il  rimborso  per il maggiore prezzo eventualmente pagato
per  le  vendite  gia' concluse e' corrisposto ai relativi acquirenti
dai  soggetti originariamente proprietari degli immobili. Il rimborso
e' effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di
ulteriori  immobili  di  proprieta'  dello  Stato, da individuare con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
conversione   del  presente  decreto.  Ai  fini  di  cui  al  periodo
precedente,  le  risorse  derivanti  dalla  dismissione  confluiscono
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere successivamente
assegnate,  nel  medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da
istituire  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze. Le
disponibilita'    del   fondo   sono   ripartite   tra   i   soggetti
originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi
dovuti.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  sono  fissati i criteri e le modalita'
applicative  delle  disposizioni  del presente articolo e si provvede
alla  definizione  dei  rapporti  con  le  societa' di cui al comma 1
dell'articolo  2  del  decreto-legge  n. 351 del 2001, conseguenti ai
minori  introiti  derivanti dall'applicazione della presente norma. A
tale  fine  si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3
del  citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non
si  applica  il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalita'
di  cui  sopra  puo'  essere  concessa,  con  i  medesimi decreti, la
garanzia  dello  Stato. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 2004, N.
104.  Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale
minore  entrata  per  i  soggetti  originariamente  proprietari degli
immobili   ovvero   per  l'escussione  della  garanzia  eventualmente
concessa  dallo  Stato,  si provvede mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che
saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti  variazioni di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze
presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni
di  vendita  di  ulteriori  immobili effettuate ai sensi del presente
comma,  sui  relativi  proventi  e  sulla  quota  parte  del ricavato
destinato alle finalita' indicate.
  4-bis.  All'articolo  3,  comma  4,  del decreto-legge 25 settembre
2001,  n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001,  n.  410,  l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le
unita'  immobiliari  occupate  da conduttori ultrasessantacinquenni o
nel  cui  nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati
da  rapporti  di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap,  accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e'
consentita  l'alienazione  della  sola  nuda  proprieta', quando essi
abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma
5 con riferimento al solo diritto di usufrutto".
  4-ter  All'attuazione  delle disposizioni di cui all'ultimo periodo
del  comma  4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410,  come  sostituito  dal  comma  4-bis  del  presente articolo, si
provvede con i decreti di cui al comma 4 del presente articolo.