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LEGGE 29 giugno 1903, n. 243

Che modifica la legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni degli operai sul lavoro. (003U0243)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-12-1903 al: 9-2-1904
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Art. 1



L'articolo 1° della legge 17 marzo 1898, n. 80, è modificato nel modo seguente:

La presente legge si applica agli operai addetti:

1° All'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime.

2° Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificamento idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;

3° Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa e che siano occupati nell'opificio più di cinque operai;

4° A prestare servizio presso macchine mosse da agenti animati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo;

5° A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.