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REGIO DECRETO 3 maggio 1903, n. 196

Approvazione del testo unico della legge sui telefoni. (003U0196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/06/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  12-6-1903 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 15 febbraio 1903, n. 32 con la quale all'articolo 13 è autorizzato il Nostro Governo a coordinare e raccogliere in unico testo le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 7 aprile 1892, n. 184, che non siano da essa modificate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Poste e pei Telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È

approvato il seguente Testo unico di legge sui Telefoni

Art. 1



È libero a chiunque di stabilire per proprio uso esclusivo comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purché i fili non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà altrui.

Nessun'altra comunicazione telefonica può essere stabilita senza chiedere ed ottenere la concessione del Governo.

I modi e le forme per domandare ed ottenere queste concessioni saranno fissati nel Regolamento.