stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1903, n. 103

Sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni. (003U0103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-4-1903
al: 8-2-1924
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dilla presente legge,
l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente
di quelli relativi agli oggetti seguenti: 
 
    1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione  di  acqua
potabile; 
 
    2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata; 
 
    3°  costruzione  di  fognature  ed  utilizzazione  delle  materie
fertilizzanti; 
 
    4° costruzione ed esercizio di  tramvie,  a  trazione  animale  o
meccanica; 
 
    5° costruzione ed esercizio di reti  telefoniche  nel  territorio
comunale; 
 
    6° impianto ed esercizio di farmacie; 
 
    7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case; 
 
    8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa,  eccettuati
i  trasporti  dei  soci  di  congregazioni,  confraternite  ed  altre
associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali; 
 
    9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali; 
 
    10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione,
anche con diritto di privativa; 
 
    11° costruzione ed  esercizio  di  mercati  pubblici,  anche  con
diritto di privativa; 
 
    12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici; 
 
    13° fabbrica e vendita del ghiaccio; 
 
    14° costruzione ed esercizio di asili notturni; 
 
    15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro
simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni; 
 
    16° produzione e distribuzione  di  forza  metrico  idraulica  ed
elettrica e costruzione degl'impianti relativi; 
 
    17°  pubbliche  affissioni,  anche  con  diritto  di   privativa,
eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica
autorita'; 
 
    18° essicatoi di granturco e relativi depositi; 
 
    19°stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed
altre piante arboree e fruttifere. 
 
  E' derogato con la disposizione del comma 4° al  divieto  stabilito
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.