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LEGGE 12 febbraio 1903, n. 42

Autorizzazione alla Cassa dei Depositi e Prestiti a concedere mutui allo Stato per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici ad uso delle Scuole italiane all'estero. (003U0042)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-3-1903 al: 15-12-2009
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Art. 1



Per provvedere all'acquisto ed alla costruzione di edifici ad uso delle Scuole italiane all'estero, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili con rate d'ammortamento da pagarsi coi relativi interessi a carico del bilancio della spesa del Ministero degli Affari Esteri.