stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2003, n. 283

Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6-11-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2004)
nascondi
Testo in vigore dal: 6-11-2003
al: 7-5-2004
aggiornamenti all'articolo
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che
hanno  istituito  presso  il  Fondo  interbancario di garanzia di cui
all'articolo  36  della  legge  2  giugno  1961,  n. 454, una Sezione
speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori
agricoli  il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata
legge n. 153 del 1975, e' stato approvato, e che non sono in grado di
prestare  sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali
per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
  Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
  Visto  l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  secondo  il  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Ministro delle politiche agricole e forestali,
individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina
i  criteri  e  i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita'
delle  contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
  Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
    Visto  l'articolo  23  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;  Visto  l'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata  con  nota  prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003,
nella  quale  si  espongono  i motivi per cui si ritiene di non poter
condividere  il  citato parere del Consiglio di Stato con riferimento
agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni
di  credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 1°
settembre  1993,  n.  385,  di  durata non inferiore a mesi diciotto,
aventi  per  oggetto  la  concessione,  da  parte  delle  banche,  di
finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche'
a quelle ad esse connesse o collaterali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato, e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  testo  del  comma  4  dell'art.  45  del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
              «4.  Presso  il  Fondo  e' operante la Sezione speciale
          prevista  dall'art.  21  della legge 9 maggio 1975, n. 153,
          dotata  di  autonomia,  patrimoniale e amministrativa. Alla
          Sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.»
          Note alle premesse:
              - Il  testo degli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio
          1975,  n.  153  (Attuazione  delle  direttive del Consiglio
          delle  Comunita'  europee per la riforma dell'agricoltura),
          e', rispettivamente, il seguente:
              «Art. 20. - Agli imprenditori, il cui piano di sviluppo
          sia  stato  approvato  e che abbiano ottenuto il nulla osta
          per   la  concessione  del  concorso  nel  pagamento  degli
          interessi,  ma  non  siano in grado di prestare sufficienti
          garanzie  per  la  contrazione di mutui con gli istituti di
          credito,  e' concessa da parte del «Fondo interbancario» di
          cui   alla  legge  2 giugno  1961,  n.  454,  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   fidejussione   per  la
          differenza  tra  l'ammontare del mutuo, compresi i relativi
          interessi,  e  il valore cauzionale delle garanzie offerte,
          maggiorato  del  valore  attualizzato  del  concorso  negli
          interessi.
              La  fidejussione non puo' in nessun caso eccedere il 50
          per  cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse
          elevabile  al  60  per cento per il Mezzogiorno e gli altri
          territori  depressi,  ivi  comprese  le  zone  classificate
          montane.
              Per   le   cooperative   agricole   e  le  altre  forme
          associative  di  cui  al precedente art. 13 la misura della
          fidejussione puo' essere elevata fino al 90 per cento.
              Per  gli  affittuari,  mezzadri  e  coloni che siano in
          grado  di  offrire  solo  parziali garanzie reali o che non
          siano  in  grado  di  offrire  comunque  garanzie reali, le
          operazioni  di  credito  possono  essere  effettuate  dagli
          istituti  di  cui  al  secondo e terzo comma del precedente
          art.   19  anche  in  deroga  ai  propri  statuti  ed  alle
          disposizioni  di  legge  che  li  riguardano,  con  la sola
          garanzia  fidejussoria  di  cui al primo comma del presente
          articolo  o  con  fidejussione  pari alla differenza fra le
          garanzie eventualmente offerte e il totale del mutuo.
              Per  tali  operazioni  gli istituti di credito possono,
          con  autorizzazione  del  Ministero  del  tesoro,  emettere
          obbligazioni garantite dallo Stato.
              Ai  fini  della  garanzia  del  titolo fondiario emesso
          dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario,
          la fidejussione rilasciata dalla sezione speciale del Fondo
          interbancario  di  garanzia  e'  parificata  alla  garanzia
          ipotecaria o alla delegazione su contributi consortili.».
              «Art.  21.  - Presso il Fondo interbancario di garanzia
          di  cui  alla  legge  2 giugno  1961,  n. 454, e successive
          modificazioni  e  integrazioni  e'  istituita  una speciale
          sezione  per  la  prestazione  della fidejussione di cui al
          precedente  articolo  dotata  di  autonomia  patrimoniale e
          amministrativa.
              La  sezione  speciale  e'  amministrata  da un comitato
          direttivo  ed  e'  sottoposta  a  controllo  di un collegio
          sindacale.
              Il  comitato  e'  composto  da:  due rappresentanti del
          Ministero    dell'agricoltura    e    delle   foreste,   un
          rappresentante  del Ministero del tesoro, un rappresentante
          del  Fondo  interbancario  di  garanzia,  un rappresentante
          degli  istituti  di  credito  designato  dal  Ministero del
          tesoro,  un  rappresentante  della  Banca d'Italia, quattro
          rappresentanti   delle  organizzazioni  di  categoria  piu'
          rappresentative  a  livello nazionale di queste designati e
          nominati  dal  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste su
          indicazione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
          sociale.  Partecipano al comitato, con diritto di voto, tre
          rappresentanti delle regioni interessate.
              Il  comitato  direttivo  e  il  collegio sindacale sono
          nominati  con  decreto  del Ministro per l'agricoltura e le
          foreste  di  concerto  con il Ministro per il tesoro. Nella
          stessa  forma sono nominati fra i rispettivi componenti, il
          presidente del comitato e del collegio sindacale.
              Il  collegio sindacale e' composto da tre membri di cui
          uno  in  rappresentanza  del  Ministero  dell'agricoltura e
          delle  foreste,  uno  in  rappresentanza  del Ministero del
          tesoro e uno in rappresentanza della Banca d'Italia.
              La sezione speciale del Fondo di cui al primo comma del
          presente  articolo  emanera',  entro  sessanta giorni dalla
          data del presente provvedimento, le norme regolamentari per
          il  proprio  funzionamento  e per le procedure da osservare
          per   la   concessione   della   richiesta  garanzia  e  la
          corresponsione  delle  somme dovute in caso sia chiamata ad
          adempiere le obbligazioni assunte.
              -  Il  testo dell'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n.
          454  (Piano  quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura)
          e' il seguente:
              «Art.  36  (Fondo interbancario di garanzia). - Tra gli
          Istituti  esercenti  il credito agrario di miglioramento e'
          istituito  un  "Fondo  interbancario  di  garanzia"  per la
          copertura   dei  rischi  derivanti  dalla  concessione,  ai
          termini  delle  disposizioni in materia di credito agrario,
          di  mutui  di  miglioramento  fondiario  e di formazione di
          proprieta'  contadina,  compresi  quelli  non assistiti dal
          concorso  statale  ovvero erogati con fondi d'anticipazione
          dello  Stato  o  della  Cassa  per  il  Mezzogiorno o delle
          regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti
          e   di   piccole  aziende,  singoli  od  associati  e  loro
          cooperative.
              La   predetta  garanzia  sussidiaria  si  esplica  sino
          all'ammontare  dell'80  per  cento  della  perdita  che gli
          Istituti   mutuanti   dimostrino   di  aver  sofferto  dopo
          l'esperimento  delle  procedure di riscossione coattiva sui
          beni  delle  ditte  mutuatarie, inadempienti per almeno due
          rate  semestrali  consecutive.  In dipendenza dell'indicata
          garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono
          autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino
          all'importo   del  valore  cauzionale  dei  fondi  e  degli
          impianti.
              Il  "Fondo  interbancario  di garanzia" ha personalita'
          giuridica  e  gestione  autonoma  ed  e' amministrato da un
          Comitato   composto   di   sette  membri,  di  cui  uno  in
          rappresentanza  del  Consorzio  nazionale  per  il  credito
          agrario  di  miglioramento, quattro in rappresentanza degli
          Istituti  e  Sezioni  speciali  di credito agrario e due in
          rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed
          aventi circoscrizione nazionale o regionale.
              Il  Comitato  e  il Collegio sindacale, composto di tre
          membri    in    rappresentanza,    rispettivamente,   delle
          Amministrazioni  del tesoro, dell'agricoltura e della Banca
          d'Italia,  sono  nominati  con  decreti del Ministro per il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le  foreste  e  durano  in  carica  tre anni. Con lo stesso
          decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del
          Comitato.
              Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
                a) all'organizzazione    dei   servizi   del   "Fondo
          interbancario di garanzia";
                b) ai   criteri   e  alle  specifiche  modalita'  che
          dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
                c) alle  singole  richieste  di  rimborso che saranno
          inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
                d) a    quant'altro    attiene   all'amministrazione,
          gestione e funzionamento del "Fondo".
              Il  "Fondo"  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
          del tesoro.
              Le  deliberazioni  di  cui  alle  lettere  a) e b) sono
          approvate  e rese esecutive con decreto del Ministro per il
          tesoro  di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per
          le foreste.
              Le  dotazioni  finanziarie  del "Fondo interbancario di
          garanzia" sono costituite:
                a) dalle  somme  che  gli  Istituti  dovranno versare
          entro  il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno
          1962,  a  seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che
          gli  Istituti  medesimi  sono  tenuti  ad operare una volta
          tanto,  all'atto della prima somministrazione, sull'importo
          originario  dei  mutui  assistiti  dalla garanzia di cui al
          primo comma;
                b) da   annue  lire  2  miliardi,  che  gli  istituti
          operanti  nel settore del credito agrario di esercizio e di
          miglioramento  dovranno  versare secondo quote da stabilire
          dal   Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
          risparmio,   in  relazione  al  complessivo  importo  delle
          operazioni effettuate in ciascun esercizio;
                c) dalle   somme   introitate   dalla  Cassa  per  la
          formazione    della   piccola   proprieta'   contadina   in
          applicazione  della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare
          dalla  "Cassa"  stessa  entro  due mesi dalla richiesta del
          Comitato;
                d) dal  30 per cento dell'importo degli interessi che
          andranno  a maturare, successivamente all'entrata in vigore
          della  presente  legge,  sulle  somme  giacenti  sul  conto
          corrente  fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n.
          949,  Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con
          decreto  del  Ministro  per  il  tesoro  di concerto con il
          Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
                e) dall'importo  degli interessi maturati sulle somme
          affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al
          "Fondo interbancario di garanzia".
              La  garanzia  di cui alla presente disposizione esplica
          efficacia   a  tutti  gli  effetti  entro  i  limiti  delle
          disponibilita' finanziarie del "Fondo".
              Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le
          obbligazioni  assunte  dalla  Cassa per la formazione della
          piccola   proprieta'   contadina   in   applicazione  degli
          articoli 4  e 5 della legge 14 gennaio 1959, n. 5, che sono
          abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.
              Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri
          analoghi  benefici  previsti  da  leggi dello Stato e delle
          regioni  a  statuto autonomo, ne' con la fidejussione della
          Cassa  per la formazione della piccola proprieta' contadina
          di cui all'art. 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53.
              Le   documentazioni,  le  formalita',  gli  atti  ed  i
          contratti  occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
          il  funzionamento  del «Fondo interbancario di garanzia», i
          versamenti,  i  pagamenti  effettuati  e  le quietanze sono
          esenti  dal  pagamento  di  ogni  tassa,  imposta  ed onere
          tributario  di qualsiasi genere, ad eccezione delle imposte
          dirette e dell'imposta generale sull'entrata.».
              -  Per  il  titolo della legge n. 153/1975 si veda note
          precedenti.
              -  Il  testo  del  comma 2 dell'art. 45 del gia' citato
          decreto legislativo n. 385/1993 (si veda in nota al titolo)
          e' il seguente:
              «2.  Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il
          coordinamento   delle   politiche  agricole,  alimentari  e
          forestali, individua le operazioni alle quali si applica la
          garanzia  e determina i criteri e i limiti degli interventi
          del  Fondo,  nonche'  l'entita'  delle contribuzioni a esso
          dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei
          finanziamenti assistiti dalla garanzia».
              -   Il  testo  dell'art.  23  del  decreto  legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.».
              -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  dell'art.  43  del  gia'  citato  decreto
          legislativo n. 385/1993 e' il seguente:
              «Art.  43  (Nozione).  -  1.  Il credito agrario ha per
          oggetto   la   concessione,   da   parte   di   banche,  di
          finanziamenti   destinati   alle   attivita'   agricole   e
          zootecniche   nonche'   a   quelle   ad   esse  connesse  o
          collaterali.
              2.   Il   credito   peschereccio   ha  per  oggetto  la
          concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati
          alle  attivita' di pesca e acquacoltura, nonche' a quelle a
          esse connesse o collaterali.
              3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo,
          la     manipolazione,     conservazione,    trasformazione,
          commercializzazione  e valorizzazione dei prodotti, nonche'
          le altre attivita' individuate dal CICR.
              4.  Le  operazioni  di  credito  agrario  e  di credito
          peschereccio  possono  essere effettuate mediante utilizzo,
          rispettivamente,  di  cambiale agraria e di cambiale pesca.
          La  cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo
          scopo  del  finanziamento  e  le garanzie che lo assistono,
          nonche'  il  luogo  dell'iniziativa finanziata. La cambiale
          agraria  e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto
          di legge alla cambiale ordinaria.».