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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2003, n. 264

Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/2003)
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Testo in vigore dal: 3-10-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n.
423;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  il  decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20 novembre  1987,  n.  472,  ed  in
particolare l'articolo 11-bis;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 4-bis, lettera b);
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n.
450;
  Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,  ed  in
particolare l'articolo 7;
  Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472;
  Sentite  le  Organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano
nazionale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 2003;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 aprile 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                        Ispettorato generale

  1.  E'  istituito,  quale  unita' dirigenziale di livello generale,
l'Ispettorato  generale  del  Corpo forestale dello Stato, di seguito
denominato: «Ispettorato generale», che provvede alla direzione ed al
coordinamento  dei  compiti  e  delle  attivita'  attribuiti al Corpo
medesimo e presiede alla gestione del personale dipendente.
  2.  All'Ispettorato generale e' preposto il dirigente generale Capo
del  Corpo  forestale  dello  Stato di cui alla tabella B allegata al
decreto  legislativo  3 aprile 2001, n. 155, che dipende direttamente
dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
  3.  Le  funzioni  vicarie sono svolte dal dirigente superiore, vice
capo  del  Corpo  forestale  dello  Stato, che sovrintende anche alle
relazioni   sindacali,   nell'ambito  della  gestione  del  personale
dipendente.
  4.  L'Ispettorato  generale  e' articolato in Servizi, Divisioni ed
Uffici  oltre  che nella Scuola del Corpo forestale dello Stato e nei
relativi   reparti.   Dirige,   coordina  e  controlla  le  strutture
territoriali periferiche.
  5.  Il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, nei limiti degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio  e degli organici previsti dalla normativa
vigente, individua con propri provvedimenti, su proposta del Capo del
Corpo  forestale  dello  Stato, gli Uffici, centrali e periferici, di
livello  dirigenziale  non generale e ne stabilisce le dipendenze e i
rapporti gerarchici, con relativi compiti e funzioni.
  6.  Nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio e degli
organici  previsti  dalla  normativa  vigente,  gli Uffici centrali e
periferici  di  livello non dirigenziale sono individuati, con propri
provvedimenti,  dal  Capo  del  Corpo  forestale  dello Stato, che ne
stabilisce  le  dipendenze  e  i  rapporti  gerarchici,  con relativi
compiti e funzioni.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   Il  decreto  legislativo  12 marzo  1948,  n.  804,
          contiene le norme di attuazione per il ripristino del Corpo
          forestale dello Stato, in sostituzione del Real Corpo delle
          foreste,  ripristinato  ai  sensi  del  regio decreto-legge
          6 dicembre 1943, n. 16-B, allorquando fu sciolta la Milizia
          nazionale forestale.
              -  La  legge  1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo
          ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
          il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione
          ed  il  coordinamento  delle  Forze  di polizia dello Stato
          (Polizia  di  Stato,  Arma  dei  carabinieri,  Corpo  della
          guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale
          dello Stato).
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno
          1986, n. 423, contiene l'approvazione del regolamento della
          scuola di perfezionamento per le forze di polizia: anche il
          Corpo forestale dello Stato partecipa con propri funzionari
          al  funzionamento della scuola ed ai corsi di aggiornamento
          e  di  perfezionamento organizzati periodicamente presso la
          scuola medesima.
              -  La  legge  8 luglio 1986, n. 349, reca l'istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambiente.
              -   Il   decreto-legge   21 settembre   1987,  n.  387,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20 novembre
          1987, n. 472, contiene la copertura finanziaria del decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di
          attuazione  dell'accordo  triennale  relativo  al personale
          della  Polizia  di  Stato ed estensione agli altri Corpi di
          polizia (compreso, quindi, il Corpo forestale dello Stato).
              -   La  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  contiene  la
          disciplina  di Governo e l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri.   In   particolare,  l'art.  17
          disciplina  le modalita' procedimentali per l'emanazione di
          un  regolamento  governativo.  Il  comma  4-bis  concerne i
          regolamenti  relativi all'organizzazione ed alla disciplina
          degli  uffici  dei  Ministeri. La lettera b) del suindicato
          comma 4-bis si riferisce all'individuazione degli uffici di
          livello dirigenziale generale, centrali e periferici.
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 201 da
          attuazione  all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in
          materia  di  riordino  delle  carriere  del  personale  non
          direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 e
          successive     modificazioni     contiene     la    riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
          2000,  n.  450  reca  il  regolamento di organizzazione del
          Ministero delle politiche agricole e forestali.
              -  Il  decreto  legislativo  28 febbraio  2001,  n. 87,
          contiene  alcune  disposizioni integrative e correttive del
          decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 201, in materia di
          riordino  delle  carriere del personale non direttivo e non
          dirigente del Corpo forestale dello Stato.
              -   Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,
          contiene le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
              -   Il  decreto  legislativo  3 aprile  2001,  n.  155,
          contiene il riordino delle carriere del personale direttivo
          e  dirigente  del  Corpo  forestale  dello  Stato  a  norma
          dell'art.   3   della  legge  31  marzo  2000,  n.  78.  In
          particolare,  l'art.  7 (Qualifiche del ruolo dei dirigenti
          del Corpo forestale dello Stato) stabilisce che:
              «1.  Il  ruolo  dei dirigenti del Corpo forestale dello
          Stato e' articolato nelle seguenti qualifiche:
                a) primo dirigente;
                b) dirigente superiore;
                c) dirigente  generale capo del Corpo forestale dello
          Stato.
              2.  La  relativa  dotazione  organica  e' fissata nella
          tabella  B allegata al presente decreto in sostituzione del
          quadro   D   della  tabella  XI  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
              3.   La   individuazione  dell'unita'  dirigenziale  di
          livello  generale  del  Corpo  forestale  dello  Stato, che
          presiede  anche all'amministrazione del relativo personale,
          e, nell'ambito della stessa, quella degli uffici di livello
          dirigenziale non generale centrali e periferici, nonche' la
          definizione  dei relativi compiti e funzioni sono stabilite
          per  la  prima  con  regolamento e per le altre con decreti
          ministeriali   di   natura   non  regolamentare,  ai  sensi
          dell'art.  17,  comma  4-bis,  rispettivamente lettera b) e
          lettera  e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
          modificazioni.     Fino     all'adozione    dei    predetti
          provvedimenti,  da  emanare  entro  12  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto, le funzioni ed i
          compiti  attuali  restano  attribuiti  alla responsabilita'
          degli  uffici  di livello dirigenziale gia' operanti per il
          Corpo forestale dello Stato.
              4. Con cadenza biennale si provvede alla verifica degli
          assetti   organizzativi   e  della  loro  rispondenza  alle
          esigenze  operative  del Corpo forestale dello Stato, anche
          con riferimento alla dislocazione territoriale degli uffici
          periferici,  al  fine  di  accertarne  la  funzionalita' ed
          efficienza,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera c)
          della   legge   23 agosto   1988,   n.   400  e  successive
          modificazioni.
              5.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei  dirigenti, ferme
          restando  le  funzioni  previste dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 giugno  1972,  n.  748,  rivestono la
          qualifica  di  sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. I
          primi  dirigenti  rivestono anche la qualifica di ufficiale
          di polizia giudiziaria.
              6. Il dirigente generale capo del Corpo forestale dello
          Stato  e'  nominato  ai  sensi dell'art. 25 del decreto del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
              7.  Al  secondo  periodo del secondo comma dell'art. 18
          della legge 1° aprile 1981, n. 121 sono aggiunte in fine le
          seguenti  parole:  «ed il dirigente generale capo del Corpo
          forestale dello Stato».
              -  Il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 472 reca
          alcune  disposizioni  integrative  e correttive del decreto
          legislativo  2 aprile  2001, n. 155, in materia di riordino
          dei  ruoli  del  personale  direttivo e dirigente del Corpo
          forestale  dello Stato. In particolare, l'art. 4 stabilisce
          che  anche  i  funzionari  del  Corpo forestale dello Stato
          responsabili  a  livello  provinciale  siano  componenti di
          diritto   nel   comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile
          1981, n. 121.
          Nota all'art. 1:
              -   L'attuale  Ministero  delle  politiche  agricole  e
          forestali  e'  stato  istituito  con il decreto legislativo
          30 luglio  1999, n. 300. Quest'ultimo decreto ha sostituito
          il  Ministero  per  le politiche agricole, istituito con il
          decreto  legislativo  4 giugno 1997, n. 143, il quale a sua
          volta aveva sostituito il Ministero delle risorse agricole,
          alimentari  e  forestali, sorto all'indomani del referendum
          popolare   del   1993,  che  aveva  abrogato  il  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste.