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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2003, n. 252

Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005 per gli aspetti giuridici ed il biennio 2002-2003 per gli aspetti economici per il personale della carriera prefettizia ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1900
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Testo in vigore dal: 25-9-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 maggio  2000,  n.  139, recante
disposizioni  in  materia  di rapporto di impiego del personale della
carriera  prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
  Visto  l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n.   139,   che   disciplina   il   procedimento   negoziale  per  la
regolamentazione  di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego del
personale  della  carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
  Viste  le  disposizioni  di  cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo  19 maggio  2000, n. 139, che dispongono che la procedura
negoziale  intercorra  tra  una  delegazione di parte pubblica ed una
delegazione  sindacale  rappresentativa  del personale della carriera
prefettizia;
  Atteso  che,  secondo  quanto  previsto  dal citato articolo 27 del
decreto   legislativo  19 maggio  2000,  n.  139,  le  organizzazioni
sindacali  rappresentative  del  personale della carriera prefettizia
devono  essere  individuate  con decreto del Ministro per la funzione
pubblica  secondo i criteri generali in materia di rappresentativita'
sindacale stabiliti per il pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per la funzione pubblica in data
3 maggio  2002  con  il  quale  e'  stata  individuata la delegazione
sindacale  che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'accordo  relativo  al  quadriennio  2002-2005,  per  gli aspetti
giuridici   ed  al  biennio  2002-2003  per  gli  aspetti  economici,
riguardante il personale della carriera prefettizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n.
316,  di  recepimento  dell'accordo  per  il personale della carriera
prefettizia  relativo  al biennio 2000-2001 per gli aspetti giuridici
ed economici;
  Visti i decreti del Ministro dell'interno, rispettivamente, in data
17 marzo  2001,  18 novembre  2002  e  14 maggio  2003,  adottati  in
attuazione  degli  articoli 10 e 20 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139;
  Vista l'«ipotesi di accordo» relativa al quadriennio 2002-2005, per
gli  aspetti  giuridici  ed  al  biennio  2002-2003  per  gli aspetti
economici,  riguardante  il  personale  della  carriera  prefettizia,
sottoscritta,  ai  sensi  dell'articolo 29  del  decreto  legislativo
19 maggio  2000,  n. 139, in data 30 luglio 2003 dalla delegazione di
parte  pubblica  e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano   nazionale   della  carriera  prefettizia  SINPREF  (Sindacato
nazionale dei funzionari prefettizi) e CISL-FPS (CISL - Prefettizi);
  Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta  del 31 luglio 2003, con la quale e' stata approvata, ai sensi
del  citato  articolo 29,  del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139,  previa  verifica  delle  compatibilita' finanziarie la predetta
ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  per  la  funzione pubblica, del Ministro dell'interno e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  26  del decreto legislativo 19 maggio
2000,   n.   139,   il  presente  decreto  si  applica  al  personale
appartenente alla carriera prefettizia.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
          «Disposizioni   in  materia  di  rapporto  di  impiego  del
          personale  della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10
          della  legge  28 luglio  1999, n. 266»; se ne riportano gli
          articoli 26,  27  e 29 del capo II relativi al procedimento
          negoziale:
              «Art.  26  (Ambito  di  applicazione). - 1. Il presente
          capo  disciplina  il  procedimento per la definizione degli
          aspetti  giuridici ed economici del rapporto di impiego del
          personale    della    carriera   prefettizia   oggetto   di
          negoziazione.
              2.  Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
          le    modalita'   e   per   le   materie   indicate   negli
          articoli seguenti,  si  concludono  con  l'emanazione di un
          decreto  del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.
          29, comma 5.
              3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2  ha  durata  quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici e
          biennale  per gli aspetti economici a decorrere dal termine
          di  scadenza  previsto  dal  precedente  decreto e conserva
          efficacia  fino  alla data di entrata in vigore del decreto
          successivo.
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          Ministeri  alla  contrattazione  collettiva  e  si verte in
          materie  diverse  da  quelle  indicate  nell'art.  28 e non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari  disposizioni di legge, per lo stesso personale
          si    provvede,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400».
              «Art.  27 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento
          negoziale  intercorre tra una delegazione di parte pubblica
          composta  dal  Ministro  per  la  funzione pubblica, che la
          presiede,  e  dai  Ministri  dell'interno e del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,   o  dai
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente delegati, ed una
          delegazione  delle organizzazioni sindacali rappresentative
          del  personale  della  carriera prefettizia individuate con
          decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica secondo i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego».
              «Art. 29 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura
          negoziale  e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'art.  26,  comma  3.  Le  trattative  si svolgono tra i
          soggetti  di  cui  all'art.  27  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla  base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
          rappresentativita'  sindacale ai sensi dell'art. 27, che le
          organizzazioni   sindacali   aderenti   all'ipotesi  stessa
          rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento del dato
          associativo  complessivo  espresso dal totale delle deleghe
          sindacali rilasciate.
              3.  Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti possano
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
              4.  L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio.
              5.  Il  Consiglio  dei  ministri, entro quindici giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita'  finanziarie ed esaminate le osservazioni di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare  ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera d), della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, prescindendo dal parere del
          Consiglio  di  Stato.  Nel  caso  in  cui l'accordo non sia
          definito  entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
          il  Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi stabiliti dai
          rispettivi regolamenti.
              6.  Nell'ambito  e  nei  limiti fissati dal decreto del
          Presidente  della  Repubblica  di  cui  al comma 5 e per le
          materie   specificamente   ivi   indicate,  possono  essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che,  senza  comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
          esclusivamente  criteri  applicativi  delle  previsioni del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una  delegazione  di parte pubblica presieduta dai titolari
          degli    uffici    centrali    e   periferici   individuati
          dall'amministrazione   dell'interno  entro  novanta  giorni
          dalla  data di entrata in vigore del decreto del Presidente
          della  Repubblica  di  cui  al  comma  5 ed una delegazione
          sindacale  composta dai rappresentanti delle corrispondenti
          strutture   periferiche   delle   organizzazioni  sindacali
          firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo di cui al comma 1. In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato   il   potere   di  autonoma  determinazione
          dell'amministrazione».
              -  Il decreto del Ministro per la funzione pubblica del
          3 maggio  2002  reca  l'«individuazione  della  delegazione
          sindacale  che  partecipa  al procedimento negoziale per la
          definizione  dell'accordo relativo al quadriennio normativo
          2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, riguardante il
          personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27
          del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
          2001,  n.  316,  reca  il  «recepimento dell'accordo per il
          personale  della  carriera  prefettizia relativo al biennio
          2000/2001 per gli aspetti normativi e retributivi».
              -  I  decreti  del  Ministro  dell'interno del 17 marzo
          2001, del 18 novembre 2002 e del 14 maggio 2003, riguardano
          rispettivamente  l'individuazione dei posti di funzione dei
          viceprefetti  e viceprefetti aggiunti, l'individuazione dei
          posti  di  funzione  dirigenziali  riservati  ai funzionari
          prefettizi  e la graduazione delle posizioni funzionali del
          personale della carriera prefettizia.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 «Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2002)»:
              «Art. 16 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri
          posti   a  carico  del  bilancio  statale  derivanti  dalla
          contrattazione   collettiva   nazionale,  ivi  comprese  le
          risorse   da  destinare  alla  contrattazione  integrativa,
          comportanti  ulteriori  incrementi nel limite massimo dello
          0,5   per   cento   dall'anno   2003,   sono  quantificati,
          complessivamente,  in  1.240,48  milioni di euro per l'anno
          2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art.
          48  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, fermo
          restando  che  quanto  disposto  dall'art. 24, comma 3, del
          citato  decreto  legislativo  si  applica a decorrere dalla
          data  di definizione della contrattazione integrativa. Fino
          a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3,
          restano  attribuiti  ai  dirigenti  cui  gli incarichi sono
          conferiti.  Restano  a carico delle risorse dei fondi unici
          di  amministrazione,  e  comunque  di quelle destinate alla
          contrattazione  integrativa, gli oneri relativi ai passaggi
          all'interno  delle aree in attuazione del nuovo ordinamento
          del personale.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al rimanente personale statale in
          regime  di  diritto  pubblico  sono  determinate  in 454,08
          milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro
          per   ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  con  specifica
          destinazione,  rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
          784,92  milioni di euro per il personale delle Forze armate
          e  delle  Forze  di  polizia  di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
              3.  Per  la  prosecuzione delle iniziative dirette alla
          valorizzazione  professionale  del  personale docente della
          scuola,  ed  in  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 1,
          l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
          di  contrattazione  integrativa,  e' incrementato di 108,46
          milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2002. Il predetto
          fondo  e'  incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
          di   euro  e,  a  decorrere  dall'anno  2004,  della  somma
          complessiva  di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
          conseguimento   delle   economie   derivanti  dal  processo
          attuativo  delle  disposizioni  contenute  nei  commi 1 e 4
          dell'art.  22  della  presente legge. Eventuali economie di
          spesa,   da   verificarsi   annualmente,   derivanti  dalla
          riduzione   della   consistenza   numerica   del  personale
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,  non conseguenti a
          terziarizzazione    del   servizio,   sono   destinate   ad
          incrementare  le  risorse per il trattamento accessorio del
          medesimo  personale.  Un'ulteriore  somma  di 35 milioni di
          euro  per  l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
          modalita'  fissate  nella  contrattazione  integrativa,  al
          rimborso  delle  spese  di  autoaggiornamento,  debitamente
          documentate,  sostenute  dai  docenti.  In  relazione  alle
          esigenze    determinate    dal   processo   di   attuazione
          dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
          dal  comma 1,  e'  stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
          2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
          personale dirigente delle istituzioni scolastiche.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  2 e'
          stanziata,  per  l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
          euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
          euro  da  destinare al trattamento accessorio del personale
          delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di polizia di cui al
          decreto  legislativo  12 maggio  1995, n. 195, e successive
          modificazioni,  impiegato  direttamente  in  operazioni  di
          contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica  che  presentano  un  elevato  grado di
          rischio  ovvero  in  operazioni  militari  finalizzate alla
          predisposizione    di    interventi    anche    in    campo
          internazionale.  A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
          di  1  milione  di  euro  da destinare alla copertura della
          responsabilita'  civile  ed  amministrativa  per gli eventi
          dannosi  non  dolosi  causati  a  terzi dal personale delle
          Forze  di polizia nello svolgimento della propria attivita'
          istituzionale.  Per  la progressiva attuazione del disposto
          di  cui  all'art.  7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
          stanziate  le  ulteriori  somme  di  47 milioni di euro per
          l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
              5.  A  decorrere  dall'anno  2002, in aggiunta a quanto
          previsto  dal  comma  2,  sono  stanziate  le somme di 5,16
          milioni  di  euro  e  di 9,30 milioni di euro da destinare,
          rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed
          al personale della carriera prefettizia.
              6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive
          degli  oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP
          di  cui  al  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              7.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni,  delle  autonomie  locali,  del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione  e delle universita', nonche' degli enti di
          cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n.
          165  del  2001,  e  gli  oneri  per  la  corresponsione dei
          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 3,
          comma  2,  del  citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
          sono   a   carico   delle   amministrazioni  di  competenza
          nell'ambito  delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I
          comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
          indirizzo  previsti  dall'art.  47,  comma  1, del medesimo
          decreto  legislativo  n.  165 del 2001, si attengono, anche
          per  la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per
          il  personale  delle  amministrazioni  di  cui al comma 1 e
          provvedono  alla  quantificazione  delle risorse necessarie
          per i rinnovi contrattuali».
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  33  della  legge
          27 dicembre  2002,  n. 289, «Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2003)»:
              «Art.  33  (Rinnovi  contrattuali  e  disposizioni  sul
          controllo  della  contrattazione integrativa). - 1. Ai fini
          di  quanto  disposto  dall'art.  48,  comma  1, del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per la
          contrattazione  collettiva nazionale previste dall'art. 16,
          comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del
          bilancio  statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003,   di   570   milioni   di  euro  da  destinare  anche
          all'incentivazione  della produttivita'. All'art. 16, comma
          1,  primo  periodo,  della citata legge n. 448 del 2001, le
          parole:   "per   ciascuno  degli  anni  del  biennio"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
              2.  Le  risorse  previste  dall'art. 16, comma 2, della
          legge   28 dicembre  2001,  n.  448,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate, a decorrere dall'anno
          2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da
          destinare   ai  trattamenti  economici,  finalizzati  anche
          all'incentivazione della produttivita', del personale delle
          Forze  armate  e  dei  Corpi  di  polizia di cui al decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
          modificazioni,   mediante   l'attivazione   delle  apposite
          procedure  previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
          del  1995.  A  decorrere  dall'anno  2003  e' stanziata una
          ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di
          euro  da  destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle
          Forze  di  polizia,  osservate le procedure di cui all'art.
          19,  comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni
          di   euro   da   destinare  ai  funzionari  della  carriera
          prefettizia  e  2 milioni di euro da destinare al personale
          della  carriera  diplomatica. In aggiunta a quanto previsto
          dall'art.  16,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  per  la  progressiva  attuazione  del disposto di cui
          all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate
          le  ulteriori  somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003,
          di  150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di
          euro  a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno
          approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del
          personale  delle  Forze  di polizia ad ordinamento civile e
          degli  ufficiali  di  grado  corrispondente  delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento  militare e delle Forze armate, in
          armonia   con   i  trattamenti  economici  della  dirigenza
          pubblica  e  tenuto  conto  delle  disposizioni del decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  sono  stanziati  35
          milioni  di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
          al   fine   di   assicurare   una  graduale  valorizzazione
          dirigenziale  dei  trattamenti economici dei funzionari del
          ruolo  dei  commissari  e qualifiche o gradi corrispondenti
          della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia
          e  delle  Forze  armate, anche attraverso l'attribuzione di
          trattamenti   perequativi   da  disporre  con  decreto  del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  il  Ministro
          dell'interno e gli altri Ministri interessati.
              3.  Le  somme  di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli
          oneri  contributivi  ai  fini  previdenziali e dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  di  cui al decreto
          legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,  costituiscono
          l'importo  complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
          lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.
              4.   Ai  sensi  dell'art.  48,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
          rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale
          dei  comparti  degli  enti  pubblici  non  economici, delle
          regioni  e  delle  autonomie locali, del Servizio sanitario
          nazionale,  delle  istituzioni  e  degli  enti di ricerca e
          sperimentazione,  delle  universita', nonche' degli enti di
          cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165, e successive modificazioni, e gli oneri per
          la  corresponsione dei miglioramenti economici al personale
          di   cui   all'art.   3,  comma  2,  del  predetto  decreto
          legislativo,   sono   a  carico  delle  amministrazioni  di
          competenza  nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi
          bilanci.  I  comitati  di settore, in sede di deliberazione
          degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai
          criteri  previsti per il personale delle amministrazioni di
          cui  al  comma 1  del  presente  articolo e provvedono alla
          quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione
          dei  medesimi  benefici  economici individuando le quote da
          destinare all'incentivazione della produttivita'.
              5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
          dopo  le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono
          inserite  le  seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca".
              6.  A  decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla
          peculiarita'  dell'attivita'  svolta  nel  soccorso tecnico
          urgente  dal  personale  del  settore  aeronavigante  e dal
          personale  specialista  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco,  che richiede elevati livelli di specializzazione in
          rapporto  alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese,
          ed  anche  al fine di garantire il progressivo allineamento
          alle  indennita' corrisposte al personale specialista delle
          Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d),
          dell'art.  47  del contratto collettivo nazionale di lavoro
          del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato
          del  24 maggio  2000,  pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142 del 20 giugno 2000, sono
          incrementate  di  euro  1.640.000  e  di  euro  290.000  da
          destinare,  con  modalita' e criteri da definire in sede di
          contrattazione  integrativa, rispettivamente ai profili del
          settore  aeronavigante  del  Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   istituiti   dall'art.  28  dello  stesso  contratto
          collettivo   nazionale  ed  al  personale  in  possesso  di
          specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi
          di   nucleo.   Per  le  medesime  finalita'  sono  altresi'
          incrementate  le  risorse  di  cui  al comma 1 del presente
          articolo  di  un importo pari a euro 1.070.000 da destinare
          al  trattamento  accessorio dei padroni di barca, motoristi
          navali   e   dei  comandanti  di  altura  in  servizio  nei
          distaccamenti  portuali  del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco.
              7. A  decorrere  dal 1° gennaio 2003, le risorse da far
          confluire  nel  fondo  unico  di  amministrazione,  di  cui
          all'art.  31  del  contratto collettivo nazionale di lavoro
          del  16 febbraio  1999,  relativo al personale del comparto
          Ministeri,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  46 del 25 febbraio 1999, istituito
          presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
          personale   delle   aree   funzionali  dell'amministrazione
          penitenziaria   preposto   alla  direzione  degli  istituti
          penitenziari,  degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei
          centri   di  servizio  sociale  per  adulti  uno  specifico
          emolumento    inteso   a   compensare   i   rischi   e   le
          responsabilita'  connesse  all'espletamento delle attivita'
          stesse».
          Nota all'art. 1:
              -  L'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
          139, e' riportato nelle note alle premesse.