stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 30 aprile 2003, n. 175

Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2016)
nascondi
Testo in vigore dal: 18-1-2016
aggiornamenti all'articolo
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri
riguardanti le unita' da diporto; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria  1994  ed,
in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A; 
  Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di  attuazione
della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  11  giugno  1997,   n.   205,   di
integrazione e correzione del decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.
436; 
  Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti
industriali elaborata dalla Commissione  europea  nell'anno  1994  ed
aggiornata nell'anno 2000,  in  base  alle  disposizioni  del  «nuovo
approccio» e dell'approccio globale; 
  Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  CE  del  21  dicembre  1989
concernente un approccio globale  in  materia  di  valutazione  della
conformita', in merito anche  alla  rispondenza  degli  organismi  di
certificazione alle norme della serie EN 45000; 
  Vista la norma UNI-CEI  EN  45011  sui  criteri  generali  per  gli
organismi di certificazione dei prodotti e in  particolare  il  punto
10; 
  Vista la norma UNI-CEI  EN  45012  sui  criteri  generali  per  gli
organismi di certificazione dei sistemi di qualita'; 
  Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il
funzionamento dei laboratori di prova; 
  Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche
ispettive dei sistemi di qualita-qualificazione  dei  valutatori  dei
sistemi di qualita' (Auditors); 
  Vista la direttiva del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalita'  per
l'autorizzazione degli organismi di certificazione; 
  Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme
di sicurezza per la navigazione da diporto; 
  Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e  l'Unioncamere  per  il  rafforzamento
delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del  consumatore,
siglato in data 11 luglio 2000; 
  Ritenuta la necessita'  di  stabilire  con  regolamento,  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996,  n.
436, i requisiti e le  procedure  per  l'accertamento  dell'idoneita'
degli organismi a valutare la conformita' alla direttiva 94/25/CE  ai
fini della immissione in commercio e messa in servizio  delle  unita'
da diporto e dei loro componenti, cosi' come  indicati  nell'articolo
1, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo; 
  Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 436, che  definisce  le  categorie  di  progettazione  delle
unita' da diporto; 
  Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14  agosto  1996,
n. 436; 
  Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea  in  data
19 dicembre 2000 a seguito di notifica n.  2000/610/I  effettuata  ai
sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della  direttiva  98/34/CE  del  12
giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002; 
  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003; 
 
                           A d o t t a n o 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita'  per
il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7
del  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436,  e  successive
modificazioni, agli organismi di certificazione  che  procedono  alla
valutazione della conformita'  prevista  all'articolo  6  del  citato
decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2  del
decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unita'
da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24  metri  e
ai componenti, sia separati che installati elencati  nell'allegato  I
del  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  436,  nonche'  alle
certificazioni, di cui al  comma  5  dell'articolo  14  dello  stesso
decreto. 
                                                                ((1)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art.  46,  comma
5) che "Il decreto del Ministero delle attivita' produttive 30 aprile
2003, n. 175 e' abrogato  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
decreto di cui all'articolo 31, comma 3".