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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n. 159

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 213 (in G.U. 11/08/2003, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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vigente al 22/05/2024
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Testo in vigore dal: 27-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che si sono registrati casi di importazione  di  specie
di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti  fenomeni
di allarme sociale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di includere  anche
gli aracnidi potenzialmente  pericolosi  per  l'uomo  tra  le  specie
animali per le quali sono vietati la detenzione ed  il  commercio  in
ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute
pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 giugno 2003; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole
e forestali e con il Ministro dell'interno; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per  l'incolumita'
e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi  selvatici,
ovvero  provenienti  da  riproduzioni  in  cattivita',  che   possono
arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali  o  invalidanti
per  l'uomo  o  che  comunque   possono   costituire   pericolo   per
l'incolumita' pubblica. 
  2. E' vietato a chiunque,  detenere,  commercializzare,  importare,
esportare o riesportare gli esemplari di cui al  comma  1,  salve  le
esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio
1992, n. 150. In  caso  di  inosservanza  si  applica  la  disciplina
sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, e successive
modificazioni. 
  3. A coloro che, alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma  1  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1992, n.  150,  e  successive  modificazioni,  fatte
salve le esenzioni previste dal comma  6  del  medesimo  art.  6.  Il
termine per la denuncia  di  cui  al  suddetto  comma  3  all'ufficio
territoriale del governo e' di novanta giorni a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
 
                                                                ((2)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 ha disposto (con l'art.  16,  comma
1, lettera b)) che "Sono abrogati: 
  [...] 
  b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  all'articolo
4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di
commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo".