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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2003, n. 139

Regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2015)
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Testo in vigore dal: 4-7-2003
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
  Visti   gli  articoli 4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  23 luglio  1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il
regolamento che disciplina gli esami di Stato;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato  con  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, e, in
particolare, l'articolo 205, comma 1;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata  l'esigenza  di  individuare le tipologie relative alla
prima  prova,  al  fine  di  mettere in condizione le scuole di poter
gestire le attivita' di programmazione coerenti con i diversi modelli
di scrittura;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n. 221/2003, espresso
nell'adunanza  della  Sezione  consultiva  per gli atti normativi del
7 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
prot. n. 1075.1U/L dell'11 marzo 2003);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Prima prova scritta
  1.  La  prima  prova  scritta  e' intesa ad accertare la padronanza
della   lingua   italiana  o  della  lingua  nella  quale  si  svolge
l'insegnamento,  nonche' le capacita' espressive, logico-linguistiche
e  critiche  del  candidato,  consentendo la libera espressione della
personale creativita'.
  2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti
tipi    di   elaborati   proposti   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca:
    a) analisi  e commento, anche arricchito da note personali, di un
testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da
indicazioni  che  orientino nella comprensione, nella interpretazione
di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
    b) sviluppo  di  un  argomento  scelto  dal  candidato tra quelli
proposti    all'interno    di    grandi    ambiti    di   riferimento
storico-politico,        socio-economico,       artistico-letterario,
tecnico-scientifico.  L'argomento  puo'  essere  svolto  in una forma
scelta  dal  candidato  tra i modelli di scrittura del saggio breve e
dell'articolo di giornale;
    c) sviluppo  di un argomento di carattere storico, coerente con i
programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
    d) trattazione  di  un  tema  su un argomento di ordine generale,
attinto  al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere
fornite indicazioni di svolgimento.
  3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare:
    a) correttezza e proprieta' nell'uso della lingua;
    b) possesso  di  adeguate  conoscenze  relative sia all'argomento
scelto  che  al  quadro  di  riferimento  generale  in  cui  esso  si
inserisce;
    c) attitudini  allo  sviluppo  critico delle questioni proposte e
alla  costruzione  di  un discorso organico e coerente, che sia anche
espressione di personali convincimenti.
  4.  Nello svolgimento della prova di cui al comma 2, lettera a), il
candidato  deve  dimostrare  di  essere  in  possesso di conoscenze e
competenze  idonee alla individuazione della natura del testo e delle
sue strutture formali.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          d'amministrazione   competente   per   materia,   ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  della  legge
          10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
          esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
          secondaria  superiore),  come  modificato dalIart. 1, comma
          22, della legge 16 giugno 1998, n. 191:
              «Art.  3  (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
          di  Stato  comprende  tre  prove scritte e un colloquio. La
          prima  prova  scritta  e' intesa ad accertare la padronanza
          della  lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
          l'insegnamento,    nonche'    le    capacita'   espressive,
          logico-linguistiche  e  critiche del candidato, consentendo
          la  libera  espressione  della  personale  creativita';  la
          seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
          corso  di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede
          verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare,
          verte  sulle  materie  dell'ultimo anno di corso e consiste
          nella  trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a
          quesiti  singoli  o  multipli  ovvero  nella  soluzione  di
          problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo
          di  progetti;  tale  ultima prova e' strutturata in modo da
          consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza
          di una lingua straniera.
              2.  I  testi  relativi  alla prima e alla seconda prova
          scritta   sono   inviati   dal   Ministero  della  pubblica
          istruzione;   il   testo   della  terza  prova  scritta  e'
          predisposto   dalla   commissione   d'esame  con  modalita'
          predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta
          sono  individuate  dal  Ministro  della pubblica istruzione
          nella  prima  decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
          Ministro disciplina altresi' le caratteristiche della terza
          prova  scritta,  nonche'  le  modalita'  con  le  quali  la
          commissione  d'esame provvede alla elaborazione delle prime
          due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento
          delle medesime.
              3.  Il  colloquio  si  svolge su argomenti di interesse
          multidisciplinare   attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro
          didattico dell'ultimo anno di corso.
              4.   La  lingua  d'esame  e'  la  lingua  ufficiale  di
          insegnamento.
              5.  Comma  abrogato  dall'art. 1, comma 22, della legge
          16 giugno  1998, n. 191. Peraltro, sullo stesso oggetto del
          comma  abrogato,  il citato art. 1, comma 22 della legge n.
          191/1998,  ha introdotto, nell'art. 21 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  il  seguente  comma: "20/bis. Con la stessa
          legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta
          stabilisce   tipologia,   modalita'  di  svolgimento  e  di
          certificazione  di  una  quarta  prova  scritta  di  lingua
          francese,  in  aggiunta  alle  altre prove scritte previste
          dalla  legge  10 dicembre  1997,  n.  425. Le modalita' e i
          criteri  di valutazione delle prove di esame sono stabiliti
          nell'ambito  dell'apposito  regolamento attuativo, d'intesa
          con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'  abrogato  il comma 5
          dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425".
              La  regione  ha successivamente disciplinato la materia
          con  la  legge  regionale 3 novembre 1998, n. 52. E' stato,
          infine,  emanato il decreto del Presidente della Repubblica
          7 gennaio  1999,  n.  13  che regolamenta le modalita' ed i
          criteri  di  valutazione  delle  prove degli esami di Stato
          conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria
          superiore nella Valle d'Aosta.
              6.  A  conclusione  dell'esame  di Stato e' assegnato a
          ciascun  candidato un voto finale complessivo in centesimi,
          che  e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
          commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
          punti  per  il  credito  scolastico  acquisito  da  ciascun
          candidato.  La  commissione d'esame dispone di 45 punti per
          la   valutazione  delle  prove  scritte  e  di  35  per  la
          valutazione  del  colloquio.  Ciascun  candidato  puo'  far
          valere  un  credito  scolastico  massimo  di  20  punti. Il
          punteggio  minimo  complessivo  per  superare l'esame e' di
          60/100.  L'esito  delle  prove  scritte  e' pubblicato, per
          tutti  i  candidati,  nell'albo  dell'istituto  sede  della
          commissione  d'esame  almeno  due  giorni  prima della data
          fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo
          restando  il  punteggio  massimo  di  100,  la  commissione
          d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a un
          massimo  di  5  punti  ove  il  candidato abbia ottenuto un
          credito  scolastico  di  almeno  15  punti  e  un risultato
          complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
              7.   Gli   esami   degli   alunni   con  handicap  sono
          disciplinati  in  coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n.
          104.
              8.  Per  gli  alunni ammalati o assenti dagli esami per
          cause specificamente individuate sono previste una sessione
          suppletiva  d'esame  e,  in  casi  eccezionali, particolari
          modalita' di svolgimento degli stessi».
              -  Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  23 luglio  1998, n. 323
          (Regolamento   recante  disciplina  degli  esami  di  Stato
          conclusivi  dei  corsi  di  studio di istruzione secondaria
          superiore,  a  norma  dell'art.  1  della legge 10 dicembre
          1997, n. 425):
              «Art.  4  (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame
          di   Stato   comprende   tre   prove   scritte   aventi  le
          caratteristiche  di  cui  ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio
          volti  ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacita'
          acquisite  dal  candidato.  La  lingua d'esame e' la lingua
          ufficiale di insegnamento.
              2.  La  prima  prova  scritta e' intesa ad accertare la
          padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale
          si  svolge l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive,
          logico-linguistiche  e  critiche del candidato, consentendo
          la  libera  espressione  della  personale creativita'; essa
          consiste   nella  produzione  di  uno  scritto  scelto  dal
          candidato   tra  piu'  proposte  di  varie  tipologie,  ivi
          comprese le tipologie tradizionali, individuate annualmente
          dal  Ministro  della  pubblica istruzione con il decreto di
          cui all'art. 5, comma 1.
              3.  La  seconda prova scritta e' intesa ad accertare le
          conoscenze  specifiche  del candidato ed ha per oggetto una
          delle  materie  caratterizzanti  il  corso di studio per le
          quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alle
          sperimentazioni  prevedono  verifiche  scritte,  grafiche o
          scrittografiche.  Al candidato puo' essere data facolta' di
          scegliere tra piu' proposte.
              4.  La  terza  prova, a carattere pluridisciplinare, e'
          intesa  ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1, le
          capacita'   del   candidato   di  utilizzare  ed  integrare
          conoscenze  e  competenze relative alle materie dell'ultimo
          anno  di  corso,  anche  ai fini di una produzione scritta,
          grafica  o  pratica.  La  prova  consiste nella trattazione
          sintetica  di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
          multipli,  ovvero  nella  soluzione  di  problemi o di casi
          pratici  e  professionali  o nello sviluppo di progetti. Le
          predette  modalita'  di  svolgimento  della  prova  possono
          essere  adottate  cumulativamente  o  alternativamente.  La
          prova   e'   strutturata   in   modo  da  consentire  anche
          l'accertamento  della  conoscenza delle lingue straniere se
          comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
              5.  Il colloquio tende ad accertare la padronanza della
          lingua,  la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite
          e  di  collegarle  nell'argomentazione  e  di  discutere ed
          approfondire  sotto  vari profili i diversi argomenti. Esso
          si  svolge  su  argomenti  di  interesse  pluridisciplinare
          attinenti  ai  programmi  e al lavoro didattico dell'ultimo
          anno di corso.
              6.  A  conclusione  dell'esame  di Stato e' assegnato a
          ciascun  candidato un voto finale complessivo in centesimi,
          che  e' il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
          commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
          punti  relativi  al credito scolastico acquisito da ciascun
          candidato. La commissione d'esame dispone di quarantacinque
          punti   per   la  valutazione  delle  prove  scritte  e  di
          trentacinque   per   la   valutazione   del   colloquio.  I
          quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte
          sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A ciascuna
          delle  prove  scritte  e al colloquio giudicati sufficienti
          non   puo'   essere   attribuito  un  punteggio  inferiore,
          rispettivamente,  a  10  e a 22. Ciascun candidato puo' far
          valere  un  credito  scolastico massimo di venti punti. Per
          superare  l'esame  di  Stato  e'  sufficiente  un punteggio
          minimo  complessivo  di 60/100. L'esito delle prove scritte
          e'   pubblicato,   per   tutti   i   candidati,   nell'albo
          dell'istituto  sede  della  commissione  d'esame almeno due
          giorni   prima   della  data  fissata  per  l'inizio  dello
          svolgimento del colloquio.
              7.  Fermo  restando  il  punteggio massimo di cento, la
          commissione   d'esame   puo'   motivatamente  integrare  il
          punteggio  fino  a  un  massimo di 5 punti ove il candidato
          abbia  ottenuto  un credito scolastico di almeno 15 punti e
          un  risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a
          70 punti.
              Art.  5  (Modalita'  di invio, formazione e svolgimento
          delle  prove  d'esame).  - 1. I testi relativi alla prima e
          alla  seconda  prova scritta sono scelti dal Ministro della
          pubblica istruzione ed inviati ai provveditorati agli studi
          o  alle  istituzioni  scolastiche con indicazione dei tempi
          massimi  per  il  loro  svolgimento.  Alla trasmissione dei
          testi  puo'  provvedersi in via telematica, previa adozione
          degli  accorgimenti necessari a tutelarne la segretezza. La
          materia  oggetto della seconda prova scritta e' individuata
          con  decreto  del Ministro della pubblica istruzione, entro
          la prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
              2.  Le  caratteristiche  formali  generali  della terza
          prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione. Il testo relativo alla predetta prova
          e'  predisposto  dalla  commissione  di  esame. La relativa
          formulazione  deve essere coerente con l'azione educativa e
          didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal fine,
          i  consigli  di classe, entro il 15 maggio elaborano per la
          commissione  di esame un apposito documento che esplicita i
          contenuti,  i  metodi,  i  mezzi,  gli spazi ed i tempi del
          percorso  formativo,  nonche'  i  criteri, gli strumenti di
          valutazione  adottati  e  gli  obiettivi raggiunti. Esso e'
          immediatamente   affisso   all'albo   dell'Istituto  ed  e'
          consegnato  in  copia  a  ciascun candidato. Chiunque abbia
          interesse puo' estrarne copia.
              3.  La  commissione entro il giorno successivo a quello
          di svolgimento della seconda prova definisce collegialmente
          la  struttura  della  terza  prova  scritta in coerenza con
          quanto  attestato  nel  documento  di  cui  al  comma 2. La
          mattina  del  giorno  stabilito per lo svolgimento di detta
          prova, la commissione, in coerenza con quanto attestato nel
          predetto  documento,  predispone  collegialmente  il  testo
          della  terza  prova  scritta  tenendo  conto delle proposte
          avanzate  da  ciascun componente. Per la formulazione delle
          singole  proposte e per la predisposizione collegiale della
          prova,   la   commissione   puo'   avvalersi  dell'archivio
          nazionale permanente di cui all'art. 14.
              4.  Il  documento  di  cui al comma 2, nelle scuole che
          attuano   l'autonomia  didattica  e  organizzativa  in  via
          sperimentale, e' integrato con le relazioni dei docenti dei
          gruppi in cui eventualmente si e' scomposta la classe o dei
          docenti  che  hanno  guidato  corsi  destinati  agli alunni
          provenienti da piu' classi.
              5.   Le  scuole  che  abbiano  conseguito  personalita'
          giuridica  e  autonomia  ai  sensi dell'art. 21 della legge
          15 marzo   1997,   n.   59   individuano  le  modalita'  di
          predisposizione del documento di cui al comma 2 nel proprio
          regolamento.
              6.  Qualora  i  testi  relativi  alle  prime  due prove
          scritte  non  giungano tempestivamente, il presidente della
          commissione  esaminatrice  ne  informa  il  Ministero della
          pubblica  istruzione,  che  provvede  all'invio  dei  testi
          richiesti.  In  caso di particolari difficolta' o disguidi,
          ove  siano  trascorse  due  ore  dall'orario  previsto  per
          l'inizio  della  prova  scritta,  la Commissione provvede a
          formulare  i  testi  delle  prime due prove di esame con le
          modalita' stabilite col decreto di cui al comma 1.
              7.  Il  colloquio  ha  inizio con un argomento o con la
          presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche
          in  forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo
          conto di quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti
          proposti  al  candidato  a  norma dell'art. 4, comma 5. Gli
          argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di
          un  testo,  di  un  documento,  di  un  progetto o di altra
          indicazione  di  cui  il  candidato individua le componenti
          culturali,  discutendole.  Nel  corso  del  colloquio  deve
          essere   assicurata   la   possibilita'  di  discutere  gli
          elaborati relativi alle prove scritte.
              8.  Le  commissioni  d'esame  possono  provvedere  alle
          correzioni  delle  prove  scritte  e  all'espletamento  del
          colloquio  operando  per  aree  disciplinari  definite  dal
          Ministro  della  pubblica  istruzione  con proprio decreto,
          ferma   restando   la   responsabilita'   collegiale  delle
          commissioni.
              9. Le operazioni di cui al comma 8 si concludono con la
          formulazione  di  una  proposta  di punteggio relativa alle
          prove  di  ciascun  candidato.  I  punteggi sono attribuiti
          dall'intera  commissione  a  maggioranza.  Se sono proposti
          piu'  di  due  punteggi,  e  non  sia  stata  raggiunta  la
          maggioranza  assoluta,  la commissione vota su proposte del
          presidente  a  partire dal punteggio piu' alto, a scendere.
          Ove  su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza,
          il   presidente   attribuisce  al  candidato  il  punteggio
          risultante  dalla  media  aritmetica dei punti proposti. Di
          tali  operazioni  e'  dato dettagliato e motivato conto nel
          verbale.  Non e' ammessa l'astensione dal giudizio da parte
          dei singoli componenti».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  205, comma 1, del
          decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297 (testo unico
          delle   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
          istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado):
              «1.   Con   propri  decreti  da  adottarsi  secondo  la
          procedura  prevista  dall'art.  17, commi 3 e 4 della legge
          23 agosto   1998,   n.  400,  il  Ministro  della  pubblica
          istruzione  emana  uno  o piu' regolamenti per l'esecuzione
          delle  disposizioni relative agli scrutini e agli esami. Il
          Ministro  della  pubblica istruzione determina annualmente,
          con  propria  ordinanza,  le  modalita' organizzative degli
          scrutini ed esami stessi».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio del
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I   regolamenti  ministeriali  non  possono  dettare  norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione.».