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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2003, n. 126

Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di IVA, di scritture contabili e di trasmissione telematica.

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    AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
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Testo in vigore dal: 20-6-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, il quale stabilisce che, ai fini della razionalizzazione e della
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie,
gli   adempimenti   contabili   e   formali   dei  contribuenti  sono
disciplinati  con  regolamenti  da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma   2,   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  tenuto  conto
dell'adozione   di   nuove   tecnologie   per  il  trattamento  e  la
conservazione  delle  informazioni  e  del progressivo sviluppo degli
studi di settore;
  Visto  l'articolo  16  del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.
505,  il  quale prevede che, per gli adempimenti previsti dai decreti
legislativi  emanati  in attuazione del citato articolo 3 della legge
n.  662  del  1996 resta ferma la predetta disposizione di delega per
l'emanazione di regolamenti di semplificazione;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto  il  regolamento  recante  norme  per la semplificazione e la
razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di
imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
  Visto  il  regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni   relative   alle   imposte  sui  redditi,  all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto,   emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
  Visto   il  regolamento  recante  modificazioni  alle  disposizioni
relative   alla   presentazione   delle  dichiarazioni  dei  redditi,
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore  aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542;
  Visto  il  regolamento  recante  modifiche al regolamento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998, n. 322,
nonche'  disposizioni  per  la semplificazione e razionalizzazione di
adempimenti  tributari,  emanato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  recante disposizioni in materia di utilizzo
del  servizio  di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate
per  la  presentazione  di  documenti,  atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonche' per ottenere
certificazioni  ed  altri  servizi  connessi  ad adempimenti fiscali,
emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 404;
  Visto  il  regolamento  recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai  centri  di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti,
dai  sostituti  d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo
40  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n.  241, adottato con
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  Visto  l'articolo  16,  comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146,
che, in materia di crediti tributari di modesta entita', dispone che,
con  regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23 agosto  1988,  n.  400, sono stabiliti, per ciascun tributo
erariale  o  locale,  gli  importi  fino alla concorrenza dei quali i
versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
  Visto  l'articolo  15, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  il  quale  stabilisce  che gli atti, dati e documenti
formati  dalla  pubblica  amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonche'   la   loro   archiviazione   e  trasmissione  con  strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in  materia  di  documentazione amministrativa, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con  il  quale  e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica e delle
finanze;
  Vista  la  legge  27 luglio  2000,  n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Considerato  che occorre proseguire nell'opera di semplificazione e
razionalizzazione   delle   procedure   di   attuazione  delle  norme
tributarie;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare ulteriori disposizioni per la
razionalizzazione  e  la  semplificazione di adempimenti tributari in
materia  di  imposte  sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di
scritture contabili e di trasmissione telematica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
               Prospetto delle attivita' e passivita'
  1. Nei  casi di passaggio dal regime di contabilita' semplificata a
quello  di  contabilita'  ordinaria,  le  attivita'  e  le passivita'
esistenti  all'inizio  del  periodo  di  imposta  sono valutate con i
criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974,  n.  689,  e  riportate sul libro degli inventari o su apposito
prospetto  da  redigere  entro  il  termine della presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dell'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari».
              - Il testo vigente dell'art. 3 (Disposizioni in materia
          di entrata) comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
          (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il
          seguente:
              «136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore».
              - Il testo vigente dell'art. 16 del decreto legislativo
          23 dicembre   1999,  n.  505  (Disposizioni  integrative  e
          correttive  del  decreto  legislativo  2 settembre 1997, n.
          314,  decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, decreto
          legislativo  18  dicembre 1997, n. 466, decreto legislativo
          18 dicembre   1997,  n.  467,  in  materia  di  redditi  di
          capitale,  di  imposta  sostitutiva  della maggiorazione di
          conguaglio  e  di  redditi  di  lavoro  dipendente)  e'  il
          seguente:
              «Art.  16  (Pubblicazione).  -  1.  Per gli adempimenti
          previsti  dai  decreti  legislativi  emanati  in attuazione
          dell'art.  3  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, resta
          ferma  la  disposizione di cui all'art. 3, comma 136, della
          medesima legge 23 dicembre 1996. n. 662».
              - Il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme
          di  semplificazione  degli  adempimenti dei contribuenti in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione  delle dichiarazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 marzo
          1998,   n.   100   (Regolamento   recante   norme   per  la
          semplificazione    e   la   razionalizzazione   di   alcuni
          adempimenti  contabili  in  materia  di  imposta sul valore
          aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 136, della legge
          23 dicembre  1996,  n.  662)  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998,   n.   322  (Regolamento  recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma  136,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662)  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre
          1998.
              Il  decreto  del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1999,   n.  542  (Regolamento  recante  modificazioni  alle
          disposizioni     relative    alla    presentazione    delle
          dichiarazioni   dei   redditi,  dell'IRAP  e  dell'IVA)  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio
          2000.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          2001,  n. 435 (Regolamento recante modifiche al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche'
          disposizioni  per la semplificazione e razionalizzazione di
          adempimenti   tributari)   e'   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2001,  n.  404 (Regolamento recante disposizioni in materia
          di  utilizzo  del  servizio  di collegamento telematico con
          l'Agenzia  delle entrate per la presentazione di documenti,
          atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano
          i  singoli  tributi  nonche' per ottenere certificazioni ed
          altri   servizi   connessi   ad   adempimenti  fiscali)  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre
          2001.
              - Il testo vigente dell'art. 40 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
          redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni) e' il seguente:
              «Art. 40 (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro
          delle  finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
          17,   comma   3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
          stabilisce:
                a) i  criteri  e  le  condizioni  per  il rilascio ai
          centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di
          cui  all'art. 34, per la loro iscrizione in apposito albo e
          per  il  trasferimento delle quote o delle azioni, che deve
          in  ogni  caso  essere  posto  in  essere  tra  i  soggetti
          autorizzati  alla  costituzione dei centri stessi, i poteri
          di   vigilanza,   anche   ispettiva,   dell'amministrazione
          finanziaria;
                b) le  modalita'  per  l'esecuzione  dei  controlli e
          l'erogazione  dei rimborsi per i contribuenti nei confronti
          e'  stato  rilasciato  il visto e l'asseverazione di cui ai
          commi  1  e  2  dell'art. 35, ovvero e' stata effettuata la
          certificazione  ai  sensi  dell'art.  36, tenendo conto, in
          particolare,  del  tipo  di  assistenza fiscale prestata ai
          predetti  contribuenti  anche  in  ordine alla tenuta delle
          scritture contabili;
                c) la  prestazione di congrue garanzie per i danni ai
          contribuenti   in   relazione  al  rilascio  del  visto  di
          conformita',   dell'asseverazione  e  della  certificazione
          tributaria   secondo  le  disposizioni  del  presente  capo
          commisurate anche al numero dei contribuenti assistiti;
                d) ulteriori   disposizioni   attuative   di   quanto
          previsto nel presente capo».
              - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
          n.  164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale
          resa  dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per
          i  dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti
          ai  sensi  dell'art.  40  del  decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
          dell'11 giugno 1999.
              - Il  testo  vigente dell'art. 16, comma 1, della legge
          8 maggio  1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione
          e  la  razionalizzazione  del  sistema  tributario e per il
          funzionamento   dell'amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni   varie   di   carattere  finanziario)  e'  il
          seguente:
              «1.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto
          dei   costi  per  l'accertamento  e  la  riscossione,  sono
          stabiliti,  per  ciascun  tributo  erariale  o  locale, gli
          importi  fino  alla  concorrenza dei quali i versamenti non
          sono  dovuti o non sono effettuati rimborsi. I tributi sono
          comunque  dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare
          se i relativi importi superano i predetti limiti».
              - Il  testo  vigente dell'art. 15, comma 2, della legge
          15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa) e' il seguente:
              «2.  Gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400. Gli schemi dei
          regolamenti  sono  trasmessi  alla Camera dei deputati e al
          Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle
          competenti Commissioni».
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          28 dicembre  2000,  n.  445 (testo unico delle disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in materia di documentazione
          amministrativa.  (Testo  A))  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
              - Il testo vigente dell'art. 23 del decreto legislativo
          30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del
          Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59) e' il seguente:
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali».
              - La  legge  27 luglio  2000,  n.  212 (Disposizioni in
          materia   di  statuto  dei  diritti  del  contribuente)  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 31 luglio
          2000.
          Nota all'art. 1:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del
          23 dicembre 1974 (Disposizioni integrative e correttive del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  concernente  disposizioni  comuni  in  materia di
          accertamento delle imposte sul reddito) e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 28 dicembre 1974.