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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 93

Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal: 14-5-2003
al: 31-12-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'allegato
A;
  Vista   la  direttiva  2001/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   19   marzo  2001,  in  materia  di  risanamento  e
liquidazione delle imprese di assicurazione;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174, recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta   sulla   vita,   che  modifica  le  direttive  79/267/CEE  e
90/619/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in  materia di assicurazione
diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla  vita,  che  modifica  le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli  11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.  All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 174, e' aggiunta la seguente lettera:
  "aa) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di
assicurazione  ad  assicurati,  contraenti, beneficiari o altre parti
lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l'impresa  di
assicurazione  e  derivante  da  un  contratto  di assicurazione o da
operazioni  di  cui  all'allegato  I, tabella A, al presente decreto,
nell'ambito  di  attivita'  dell'assicurazione  diretta, compresi gli
importi  detenuti  in riserva per la copertura a favore delle persone
sopra  citate, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora
conosciuti.  Sonoparimenti  considerati  crediti  di  assicurazione i
premi  detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle
procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla
risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtu' della legge
applicabile a tali contratti e operazioni.".
  2.  All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 175, e' aggiunta la seguente lettera:
  "bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di
assicurazione  ad  assicurati,  contraenti, beneficiari o altre parti
lese  aventi  diritto  ad  agire  direttamente  contro  l'impresa  di
assicurazione  e  derivante  da  un  contratto  di assicurazione o da
operazioni  di cui all'allegato I, tabella A, del decreto legislativo
17  marzo  1995,  n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
diretta,  compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a
favore  delle  persone  sopra citate, allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti
di  assicurazione  i  premi  detenuti  da un'impresa di assicurazione
prima  dell'avvio  delle  procedure  di  liquidazione in seguito alla
mancata  stipulazione  o  alla  risoluzione  di  suddetti contratti e
operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile a tali contratti e
operazioni.".
                                  Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001." L'allegato A cosi' recita:
                                    "Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3)
              98/24/CE   del  Consiglio,  del  7 aprile  1998,  sulla
          protezione  della  salute  e della sicurezza dei lavoratori
          contro  i  rischi  derivanti  da  agenti chimici durante il
          lavoro  (quattordicesima  direttiva  particolare  ai  sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
              1999/21/CE  della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
          alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
              1999/36/CE   del  Consiglio,  del  29 aprile  1999,  in
          materia di attrezzature a pressione trasportabili.
              2000/9/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo  2000,  relativa  agli  impianti a fune adibiti al
          trasporto di persone.
              2000/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 maggio  2000,  sul ravvicinamento delle legislazioni
          degli   Stati   membri   concernenti  l'emissione  acustica
          ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
          funzionare all'aperto.
              2000/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio  2000,  che  modifica la direttiva 64/432/CEE del
          Consiglio  relativa  a  problemi  di  polizia  sanitaria in
          materia  di  scambi intracomunitari di animali delle specie
          bovina e suina.
              2000/37/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  VI-bis  -  farmacovigilanza - della
          direttiva  81/851/CEE  del  Consiglio per il ravvicinamento
          delle   legislazioni   degli   Stati   membri  relative  ai
          medicinali veterinari.
              2000/38/CE  della  Commissione,  del 5 giugno 2000, che
          modifica  il  capitolo  V-bis  -  farmacovigilanza  - della
          direttiva   75/319/CEE   del   Consiglio   concernente   il
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari  ed  amministrative relative alle specialita'
          medicinali.
              2000/62/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          10 ottobre  2000,  che  modifica  la direttiva 96/49/CE del
          Consiglio  per  il  ravvicinamento delle legislazioni degli
          Stati  membri relative al trasporto di merci pericolose per
          ferrovia.
              2000/65/CE  del  Consiglio,  del  17 ottobre  2000, che
          modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
          del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
              2000/70/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 novembre  2000,  che  modifica la direttiva 93/42/CE del
          Consiglio  per  quanto  riguarda  i  dispositivi medici che
          incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
              2001/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  in  materia  di risanamento e liquidazione
          delle imprese di assicurazione.
              2001/20/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile   2001,   concernente   il   ravvicinamento  delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          degli  Stati  membri  relative all'applicazione della buona
          pratica   clinica   nell'esecuzione  della  sperimentazione
          clinica di medicinali ad uso umano.
              2001/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 aprile  2001, in materia di risanamento e di liquidazione
          degli enti creditizi.
              2001/37/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 giugno   2001,   sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
          vendita dei prodotti del tabacco.
              2001/40/CE  del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
          al    riconoscimento    reciproco    delle   decisioni   di
          allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
              2001/44/CE  del  Consiglio,  del  15 giugno  2001,  che
          modifica  la  direttiva  76/308/CEE relativa all'assistenza
          reciproca  in materia di recupero dei crediti risultanti da
          operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
          Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento  e  di garanzia,
          nonche'   dei   prelievi   agricoli,   dei  dazi  doganali,
          dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
              2001/51/CE  del  Consiglio,  del  28 giugno  2001,  che
          integra  le  disposizioni  dell'art.  26  della convenzione
          d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
              2001/55/CE  del  Consiglio,  del  20 luglio 2001, sulle
          norme minime per la concessione della protezione temporanea
          in   caso   di  afflusso  massiccio  di  sfollati  e  sulla
          promozione  dell'equilibrio  degli  sforzi  tra  gli  Stati
          membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
          dell'accoglienza degli stessi.
              2001/64/CE  del  Consiglio,  del  31 agosto  2001,  che
          modifica    la    direttiva    66/401/CEE   relativa   alla
          commercializzazione  delle sementi di piante foraggere e la
          direttiva   66/402/CEE  relativa  alla  commercializzazione
          delle sementi di cereali.
              2001/78/CE  della  Commissione,  del 13 settembre 2001,
          che  modifica  l'allegato  IV della direttiva 93/36/CEE del
          consiglio,   gli  allegati  IV,  V  e  VI  della  direttiva
          93/37/CEE  del  Consiglio,  gli  allegati  III  e  IV della
          direttiva   92/50/CEE   del   Consiglio,  modificate  dalla
          direttiva  97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
          e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
          dalla  direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli
          di  formulari  nella  pubblicazione  degli  avvisi  di gare
          d'appalto pubbliche).".
              -  La direttiva 2001/17/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L 110 del 20 aprile
          2001.
              -  La legge 12 agosto 1982, n. 576 reca: "Riforma della
          vigilanza sulle assicurazioni".
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/96/CEE  in  materia  di
          assicurazione diretta sulla vita".
              -  La  direttiva 92/96/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 360 del 9 dicembre
          1992.
              -  La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n.  L 63 del 13 marzo
          1979.
              -  La direttiva 90/619/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della Comunita' europea n. L 330 del 29 novembre
          1990.
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  92/49/CEE  in  materia  di
          assicurazione   diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla
          vita".
              -  La  direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita' europea n. L 228 dell'11 agosto
          1992.
              -  La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale  della  Comunita'  europea  n.  L 5 del 7 gennaio
          1978.
              -  La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L 172 del 4 luglio
          1988.
              - Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, reca:
          "Razionalizzazione  delle  norme concernenti l'Istituto per
          la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse
          collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b),
          e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59."
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione  e per la semplificazione amministrativa.".
          Gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 cosi' recitano:
              "Art.  11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) omissis;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale".
              "Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira'
          l'obiettivo   di   una   complessiva  riduzione  dei  costi
          amministrativi   e   si  atterra',  oltreche'  ai  principi
          generali  desumibili  dalla  legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive    modificazioni,    dal   decreto   legislativo
          3 febbraio   1993,   n   29,  e  successive  modificazioni,
          dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a) fusione  o  soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe  o  complementari,  trasformazione  di  enti per i
          quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile
          in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica,
          ovvero  in  struttura di universita', con il consenso della
          medesima,  ovvero  liquidazione  degli  enti inutili; per i
          casi  di  cui  alla presente lettera il Governo e' tenuto a
          presentare  contestuale  piano di utilizzo del personale ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  1,  lettera  s), in carico ai
          suddetti enti;
                b) trasformazione   in   associazioni  o  in  persone
          giuridiche  di  diritto privato degli enti che non svolgono
          funzioni  o servizi di rilevante interesse pubblico nonche'
          di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la
          personalita'  di  diritto  pubblico; trasformazione in ente
          pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti
          ad  alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui
          alla  presente  lettera  il  Governo e' tenuto a presentare
          contestuale  piano  di  utilizzo  del  personale  ai  sensi
          dell'art.  12,  comma  1, lettera s), in carico ai suddetti
          enti;
                c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di
          comparabile   rilevanza,   anche  sotto  il  profilo  delle
          procedure  di  nomina  degli  organi statutari, e riduzione
          funzionale   del   numero   di   componenti   degli  organi
          collegiali;
                d) razionalizzazione  ed  omogeneizzazione dei poteri
          di  vigilanza  ministeriale,  con  esclusione, di norma, di
          rappresentanti     ministeriali     negli     organi     di
          amministrazione,  e  nuova  disciplina del commissariamento
          degli enti;
                e) contenimento  delle  spese di funzionamento, anche
          attraverso  ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo
          di  contraenti  ovvero  di  organi,  in  analogia  a quanto
          previsto  dall'art.  20,  comma  7, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                f) programmazione  atta  a  favorire  la  mobilita' e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
          vedi  note  alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato cosi' recita:
              "Art.  1. (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si intende per:
                a) Stato   membro:   uno   Stato  membro  dell'Unione
          europea;
                b) Stato   terzo:   uno   Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea;
                c) impresa:    ogni    societa'   che   esercita   le
          assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui
          all'allegato I del presente decreto;
                d) stabilimento:   la   sede   legale   od  una  sede
          secondaria  di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito
          dall'art. 70, comma 4;
                e) contratto:  il contratto concernente assicurazioni
          od  operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I
          del presente decreto;
                f) obbligazione:    l'obbligazione    derivante   dal
          contratto;
                g) attivita'  in  regime di stabilimento: l'attivita'
          che  un'impresa  esercita  da  uno stabilimento situato nel
          territorio  di  uno Stato membro assumendo obbligazioni con
          contraenti  aventi  il  loro domicilio abituale, ovvero, se
          persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;
                h) attivita'  in regime di liberta' di prestazione di
          servizi:   l'attivita'   che  un'impresa  esercita  da  uno
          stabilimento  situato  nel  territorio  di uno Stato membro
          assumendo   obbligazioni  con  contraenti  aventi  il  loro
          domicilio  abituale,  ovvero  se persone giuridiche la loro
          sede, in un altro Stato membro;
                i) Stato  membro  dell'obbligazione:  lo Stato membro
          nel  quale  il contraente ha il proprio domicilio abituale,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          membro   della  sede  della  stessa  cui  si  riferisce  il
          contratto;
                l) Stato  membro d'origine: lo Stato membro in cui e'
          situata    la   sede   legale   dell'impresa   che   assume
          l'obbligazione;
                m) Stato  membro  di stabilimento: lo Stato membro in
          cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
                n) Stato  membro  di prestazione di servizi: lo Stato
          membro  dell'obbligazione  quando l'obbligazione e' assunta
          da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
                o) societa'  controllata:  una  societa' si considera
          controllata  nei  casi  previsti  dall'art. 2359 del codice
          civile.  Sono  in  ogni  caso  considerate  controllate  le
          societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto,  ovvero  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la
          maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato di
          voto  qualsiasi  accordo  tra i soci che regola l'esercizio
          del voto;
                p) partecipazione  qualificata:  il fatto di detenere
          in  un'impresa,  direttamente  o  per  tramite  di societa'
          controllate,  societa'  fiduciarie  o  interposta  persona,
          almeno  il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
          I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,   n.   90.   Si   considera  altresi'  partecipazione
          qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
          sopra  indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
          su questa una influenza notevole, ancorche' non dominante;
                q) mercato   regolamentato:  un  mercato  finanziario
          cosi'  come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
          n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
          Stato  membro  o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
          il  mercato  deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
          origine  dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
          Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
          qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
          mercato  o  sui mercati regolamentati dello Stato membro in
          questione;
                r) autorita'  di  controllo:  le  autorita' nazionali
          incaricate del controllo delle imprese;
                s) unita'  di  conto  europea  (Ecu): quella definita
          dall'art.  10  del  regolamento finanziario del 21 dicembre
          1977,  e  successive modificazioni, applicabile al bilancio
          generale dell'Unione europea;
                t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni
          esigibili  in  una  determinata  valuta  con corrispondenti
          attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
                u) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
          ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
          Stato.  I  crediti  sono considerati come localizzati nello
          Stato nel quale essi sono esigibili;
                v) capitale  sotto  rischio:  il capitale uguale alla
          somma  che  deve  essere  versata ai beneficiari in caso di
          morte  dell'assicurato,  diminuito della riserva matematica
          del rischio principale;
                z) decreto  legislativo danni: il decreto legislativo
          con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE;
                aa)  credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
          direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
          da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
          all'allegato  I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
          diretta,  compresi  gli  importi detenuti in riserva per la
          copertura  a favore delle persone sopra citate, allorquando
          alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
          parimenti  considerati  crediti  di  assicurazione  i premi
          detenuti  da  un'impresa  di assicurazione prima dell'avvio
          delle  procedure  di  liquidazione  in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla  risoluzione  di suddetti contratti e
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni.".
              -  L'allegato  I,  tabella A, del citato decreto, cosi'
          recita:
                                                          "Allegato I
                                    TABELLA
                          A) Classificazione per ramo
              I - Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
              II  -  Le assicurazioni di nuzialita', le assicurazioni
          di natalita'.
              III  - Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse
          con fondi di investimento.
              IV - L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero
          1,  lettera  d),  della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo
          1979.
              V  -  Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art.
          40 del presente decreto.
              VI  -  Le  operazioni  di  gestione di fondi collettivi
          costituiti  per  l'erogazione  di  prestazioni  in  caso di
          morte,  in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione
          dell'attivita' lavorativa.
                        B) Assicurazioni complementari
              L'impresa     che    ha    ottenuto    l'autorizzazione
          all'esercizio  delle  assicurazioni di cui ai punti I, II o
          III   della  lettera  A)  puo'  con  i  relativi  contratti
          garantire,  in  via  complementare,  i rischi di danni alla
          persona.".
              -  Per  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
          vedi  note  alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come
          modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
              "Art.  1  (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
          decreto si intende per:
                a)   Stato  membro:  uno  Stato  membro  della Unione
          europea;
                b) Stato   terzo:   uno   Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea;
                c) impresa:    ogni    societa'   che   esercita   le
          assicurazioni  nei  rami indicati nella tabella allegata al
          presente decreto;
                d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria
          di  un'impresa,  tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
          82, comma 5;
                e) Stato membro di ubicazione del rischio:
                  1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando
          l'assicurazione   riguardi   beni   immobili,  ovvero  beni
          immobili  e  beni  mobili  in  essi  contenuti,  sempreche'
          entrambi   siano   coperti   dallo   stesso   contratto  di
          assicurazione;
                  2)  lo  Stato  membro  di  immatricolazione, quando
          l'assicurazione  riguardi  veicoli di ogni tipo soggetti ad
          immatricolazione;
                  3)   lo   Stato   membro  in  cui  l'assicurato  ha
          sottoscritto  il  contratto,  quando  questo  abbia  durata
          inferiore  o  pari  a  quattro mesi e sia relativo a rischi
          inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
                  4)  lo  Stato  membro  in  cui  l'assicurato  ha il
          proprio  domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una
          persona  giuridica,  lo  Stato della sede della stessa alla
          quale  si  riferisce  il  contratto,  in  tutti  i casi non
          esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
                f) rischio  assunto  in  regime  di  stabilimento: il
          rischio  che  un'impresa assume da uno stabilimento situato
          nel  territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato
          il rischio;
                g) rischio   assunto   in   regime   di  liberta'  di
          prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
                h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata
          la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
                i) Stato  membro  di stabilimento: lo Stato in cui e'
          situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
                l) Stato  membro  di prestazione di servizi: lo Stato
          membro  in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto
          da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
                m) societa'  controllata:  una  societa' si considera
          controllata  nei  casi  previsti  dall'art. 2359 del codice
          civile.  Sono  in  ogni  caso  considerate  controllate  le
          societa'  in  cui un altro soggetto, in base ad accordi con
          altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
          voto,  ovvero  ha  il  diritto  di  nominare  o revocare la
          maggioranza  degli amministratori. Costituisce sindacato di
          voto  qualsiasi  accordo  tra i soci che regola l'esercizio
          del voto;
                n) partecipazione  qualificata:  il fatto di detenere
          in  un'impresa,  direttamente  o per il tramite di societa'
          controllate,  societa'  fiduciarie  o  interposta  persona,
          almeno  il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
          I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,   n.   90.   Si   considera  altresi'  partecipazione
          qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
          sopra  indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare
          su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante;
                o) mercato   regolamentato:  un  mercato  finanziario
          cosi'  come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
          n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
          Stato  membro  o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
          il  mercato  deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
          origine  dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
          Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
          qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
          mercato  o  sui mercati regolamentati dello Stato membro in
          questione;
                p) autorita'  di  controllo:  le  autorita' nazionali
          incaricate del controllo delle imprese;
                q) unita'  di  conto  europea  (Ecu): quella definita
          dall'art.  10  del  regolamento finanziario del 21 dicembre
          1977  e  successive  modificazioni, applicabile al bilancio
          generale della Unione europea;
                r) congruenza:   la  rappresentazione  degli  impegni
          esigibili  in  una  determinata  valuta, con corrispondenti
          attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
                s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
          ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
          Stato.  I  crediti  sono considerati come localizzati nello
          Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
                t) grandi  rischi:  si  intendono  per  grandi rischi
          quelli  rientranti  nei seguenti rami indicati nel punto A)
          della tabella allegata del presente decreto:
                  a.  4  (corpi  di  veicoli ferroviari), 5 (corpi di
          veicoli  aerei),  6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c.  veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
          previsto alla successiva lettera c);
                  b.   14   (credito)   e   15   (cauzione),  qualora
          l'assicurato    eserciti   professionalmente   un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita';
                  c.  3  (corpi  di veicoli terrestri, esclusi quelli
          ferroviari),  8 (incendio  ed  elementi naturali), 9 (altri
          danni  ai  beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i  natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
          dell'art.  2  della  legge  24 dicembre  1969,  n.  990,  e
          successive  modifiche,  13  (r.c.  generale)  e 16 (perdite
          pecuniarie),  purche'  il  contraente  assicurato  superi i
          limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
                    il  totale  dell'attivo  dello stato patrimoniale
          risulti superiore ai 6,2 milioni di Ecu;
                    l'importo  del  volume d'affari risulti superiore
          ai 12,8 milioni di Ecu;
                    il   numero  dei  dipendenti  occupati  in  media
          durante      l'esercizio     risulti     superiore     alle
          duecentocinquanta unita'.
                Qualora  l'assicurato sia un'impresa facente parte di
          un  gruppo  tenuto  a  redigere un bilancio consolidato, le
          condizioni   di   cui  sopra  si  riferiscono  al  bilancio
          consolidato del gruppo;
                u) veicolo:   qualsiasi   autoveicolo   destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica,  senza  essere  vincolato ad una strada ferrata,
          nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;
                v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione
          professionale   che   e'   costituita,  conformemente  alla
          raccomandazione  n.  5  adottata  il  25 gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti  interni della commissione economica per l'Europa
          dell'organizzazione  delle  Nazioni  Unite, e che raggruppa
          imprese  di  assicurazione  che hanno ottenuto in uno Stato
          l'autorizzazione  ad  esercitare  il  ramo "responsabilita'
          civile autoveicoli";
                z) fondo  di  garanzia:  un  organismo  creato da uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno
          entro  i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle
          cose  o alle persone causati da un veicolo non identificato
          o  per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
          assicurazione;
                aa) decreto  legislativo vita: il decreto legislativo
          che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;
                bb) credito  di assicurazione: ogni importo dovuto ad
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari  o  altre  parti  lese  aventi diritto ad agire
          direttamente  contro l'impresa di assicurazione e derivante
          da  un  contratto  di  assicurazione o da operazioni di cui
          all'allegato  I, tabella A del decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
          diretta,  compresi  gli  importi detenuti in riserva per la
          copertura  a favore delle persone sopra citate, allorquando
          alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
          parimenti  considerati  crediti  di  assicurazione  i premi
          detenuti  da  un'impresa  di assicurazione prima dell'avvio
          delle  procedure  di  liquidazione  in seguito alla mancata
          stipulazione  o  alla  risoluzione  di suddetti contratti e
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni.".