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REGIO DECRETO 16 novembre 1902, n. 463

Riguardante il ruolo organico della Direzione Generale della Sanità Pubblica e Decreti Ministeriali contenenti disposizioni speciali per gli esami di concorso ai posti nella Direzione Generale suddetta. (002U0463)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  10-12-1902 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 6 della legge 26 giugno 1902, n. 272, col quale è stata data al Governo la facoltà di modificare la costituzione organica della Direzione Generale della Sanità Pubblica;
Veduti i decreti Reali 14 gennaio 1900, nn. 4 e 5;
Veduta la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
Veduto l'articolo 1 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45;
Veduto il R. decreto 10 febbraio 1901, n. 46, nonché il decreto Ministeriale 18 aprile 1901, relativi alla sistemazione del servizio sanitario amministrativo presso il Ministero dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto col Ministro del Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Direzione Generale della Sanità Pubblica è costituita di un Direttore Generale e di un Vice-direttore Generale, d'Ispettori: per il servizio medico, per il servizio celtico e pel servizio veterinario; di una Divisione tecnica per il servizio igienico generale, di una Divisione tecnica per il servizio zoojatrico, di una Divisione amministrativa e della Segreteria del Consiglio Superiore di Sanità.

Alla pianta organica attuale sono aggiunti i posti indicati nell'annessa tabella, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono aboliti i posti d'Ispettore Generale della Sanità Pubblica e di Vice-Ispettore Generale della Sanità Pubblica istituiti col R. decreto 14 gennaio 1900, n. 4.