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REGIO DECRETO 21 luglio 1902, n. 346

Contenente il Regolamento per l'esecuzione della legge sulle Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione. (002U0346)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/09/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-9-1902 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 26 gennaio 1902, n. 9, sulle Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione;
Sentito il Consiglio della Previdenza;
Sentito il Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della legge sulle Associazioni od Imprese tontinarie o di ripartizione, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
G. Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.