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LEGGE 7 luglio 1902, n. 306

Con la quale si approva la convenzione diretta ad affrettare il compimento delle opere edilizie e di ampliamento della Capitale. (002U0306)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-8-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



È approvata la convenzione sottoscritta il 10 marzo 1902 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, interim dei Lavori Pubblici, il Ministro del Tesoro, il Ministro dell'Interno e il Sindaco di Roma, diretta ad affrettare il compimento delle opere edilizie e di ampliamento della Capitale, specificate nella tabella annessa alla presente legge e con le modificazioni di cui all'articolo 2.