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LEGGE 21 luglio 1902, n. 303

Che porta modificazioni all'ordinamento del R. Esercito. (002U0303)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-8-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



Alla legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra - testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 - modificata con legge n. 285 del 7 luglio 1901, sono arrecate le seguenti variazioni:

1. Nella lettera A) dell'articolo 1, al capoverso:

«1 reggimento d'artiglieria da montagna (15 batterie e 1 deposito)» sostituire:

«1 reggimento d'artiglieria da montagna e una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto (15 batterie e 1 deposito)»; e al capoverso:

«22 brigate d'artiglieria da costa e da fortezza (78 compagnie)», sostituire:

«6 reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza, e una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (25 brigate, 78 compagnie e 6 depositi)»;

2. All'articolo 27 sostituire il seguente:

«L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale d'artiglieria;

b) tre ispettorati d'artiglieria;

c) una direzione superiore delle esperienze;

d) nove comandi d'artiglieria;

e) tredici direzioni d'artiglieria;

f) ventiquattro reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) un reggimento d'artiglieria da montagna ed una brigata d'artiglieria da montagna del Veneto;

i) sei reggimenti d'artiglieria da costa e da fortezza ed una brigata d'artiglieria da costa della Sardegna (venticinque brigate, settantotto compagnie e sei depositi);

l) cinque compagnie di operai d'artiglieria».

3. Art. 28: sopprimerlo.

4. Nell'articolo 29, alle parole: «due brigate di batterie» sostituire: «tre brigate di batterie».

5. All'articolo 31 sostituire il seguente: «Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, quattro brigate di batterie ed un deposito».

6. Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

«Art. 31-bis. Ogni reggimento d'artiglieria da costa o da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più brigate di compagnie e di un deposito».

7. Nell'articolo 32, prima dell'attuale capoverso a), aggiungere:
«a) un ispettorato generale del Genio»; e, conseguentemente, alle indicazioni a), b), c), d), e) dei capoversi attuali sostituire rispettivamente: b), c), d), e), f).

8. Art. 33: sopprimerlo.

9. Alla tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria, sostituire la seguente:

«Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma di artiglieria.

45 colonnelli;
70 tenenti colonnelli;
131 maggiori;
540 capitani;
929 tenenti e sottotenenti (a).
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1715 totale».

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(a) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.