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LEGGE 7 luglio 1902, n. 286

Riordinamento del ruolo organico del personale tecnico di sanità marittima. (002U0286)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-8-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il personale tecnico governativo di sanità marittima, designato dal comma secondo dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª), è costituito da delegati sanitari all'estero, da medici di porto, da medici di stazioni sanitarie marittime, e da guardie di sanità, nel numero e con gli stipendi ed assegni determinati dal ruolo organico portato dalla tabella annessa alla presente legge.