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LEGGE 22 giugno 1902, n. 224

Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carità. (002U0224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  16-7-1902 al: 20-6-1904
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460, aggiungere il seguente capoverso:

«Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sarà distribuito alle Congregazioni di carità ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.
GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.