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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 1 ottobre 2002, n. 261

Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal:  5-12-2002 al: 29-9-2010
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante: "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", ed in particolare gli articoli 5, 8 e 9;
Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2002/7437 del 3 ottobre 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;
c) ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante "Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999.
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 5 (Valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente). - 1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono più alti dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di più inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorchè il livello di un inquinante è superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorità degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino più regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani".
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1994, n. 351, è il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti: norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140 (supplemento ordinario).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 (supplemento oridnario).
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, (supplemento ordinario) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è il seguente:
"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinchè sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme".
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, è riportato nelle note alle premesse.