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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1 luglio 2002, n. 197

Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-9-2002
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  64  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, che
riconosce  a  decorrere dall'anno 2001 un contributo statale a favore
dei  comuni  che  hanno  subito minori entrate derivanti dall'imposta
comunale  sugli  immobili a causa dell'autodeterminazione provvisoria
delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D;
  Visto  in particolare il comma 3 del citato articolo 64 della legge
n.  388  del  2000  che  demanda  ad  apposito  decreto  del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze,   la  determinazione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
l'applicazione  di  quanto  previsto  dai  commi  1  e 2 del medesimo
articolo 64;
  Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.);
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002;
  Vista  la  comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                         Oggetto del decreto

  1.  Il  presente  decreto, ai sensi dell'articolo 64 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, disciplina:
    a) i  criteri  e  le  modalita' per l'erogazione di trasferimenti
erariali  aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate
relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per effetto dei
minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle
rendite  catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D  secondo  la  procedura  prevista  dal  decreto  del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701;
    b) i  criteri  e  le modalita' per la riduzione dei trasferimenti
erariali  di  parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano
del  contributo  statale  di  cui  alla  lettera a) ove questi ultimi
accertino,  a  seguito  della determinazione definitiva della rendita
catastale,  introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a
quelli  conseguiti  prima  della autodeterminazione provvisoria delle
rendite  catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alla premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si  riporta  il  testo  integrale  dell'art. 64 della
          legge    23 dicembre   2000,   n.   388   (Norme   generali
          sull'amministrazione  del  patrimonio  e sulla contabilita'
          generale dello Stato):
              "Art.  64  (Determinazione  delle  rendite  catastali e
          trasferimenti   erariali   ai   comuni). - 1.  A  decorrere
          dall'anno   2001  i  minori  introiti  relativi  all'I.C.I.
          conseguiti  dai  comuni  per  effetto dei minori imponibili
          derivanti   dalla   autodeterminazione   provvisoria  delle
          rendite  catastali  dei fabbricati di categoria D, eseguita
          dai   contribuenti  secondo  quanto  previsto  dal  decreto
          19 aprile  1994,  n.  701, del Ministro delle finanze, sono
          compensati  con  corrispondente  aumento  dei trasferimenti
          statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5
          per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.
              2.   Qualora,   ai   singoli   comuni  che  beneficiano
          dell'aumento  dei maggiori trasferimenti erariali di cui al
          comma  1  derivino,  per effetto della determinazione della
          rendita  catastale definitiva da parte degli uffici tecnici
          erariali,  introiti  superiori,  almeno  del  30 per cento,
          rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione
          provvisoria   delle   rendite   catastali   dei  fabbricati
          classificabili  nel gruppo catastale D ai sensi del decreto
          19 aprile  1994,  n.  701,  del  Ministro  delle finanze, i
          trasferimenti  erariali  di  parte  corrente spettanti agli
          stessi  enti  sono ridotti in misura pari a tale eccedenza.
          La   riduzione  si  applica  e  si  intende  consolidata  a
          decorrere  dall'anno successivo rispetto a quello in cui la
          determinazione   della   rendita   catastale   e'  divenuta
          inoppugnabile   anche   a   seguito  della  definizione  di
          eventuali ricorsi in merito.
              3.  Con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  sono  stabiliti  i criteri e le
          modalita' per l'applicazione dei commi 1 e 2.
              4.  Il  termine del 31 dicembre 2000 previsto dall'art.
          7,  comma  5,  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
          variazioni  delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia'
          rurali, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001.
              5.  Il  termine di cui all'art. 1, comma 6, del decreto
          del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come
          modificato  dall'art.  1,  comma 1, lettera c), del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536,
          fissato  al  31 dicembre  2000  e'  prorogato  al  1 luglio
          2001.".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art. 64 della legge 23 dicembre
          2000, n. 388, v. nelle note alle premesse.
              - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
          n.  701, reca: "Regolamento recante norme per l'automazione
          delle  procedure di aggiornamento degli archivi catastali e
          delle conservatorie dei registri immobiliari".