stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 aprile 2002, n. 51

Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 9/4/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 2002, n. 106 (in G.U. 08/06/2002, n.133).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2002)
nascondi
Testo in vigore dal: 9-6-2002
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  recanti modifiche all'attuale disciplina del regime dei
mezzi  utilizzati  per  il  trasporto  illegale di migranti, prevista
dall'articolo  12  del  predetto  testo  unico,  come  modificato dal
decreto  legislativo  13  aprile  1999, n. 113, nonche' di fornire le
garanzie  previste dall'articolo 13 della Costituzione agli stranieri
per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
  Sulla  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vice
Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del
Ministro della giustizia, del Ministro per la funzione pubblica ed il
coordinamento  dei  Servizi  di informazione e sicurezza, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.

  1.   Il   comma  8-bis  dell'articolo  12  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero, ((di cui al)) decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e' sostituito dai seguenti:
  "8-bis.  Nel  caso  che  non  siano  state  presentate  istanze  di
affidamento  ((per  mezzi di trasporto sequestrati)), si applicano le
disposizioni  dell'articolo  301-bis,  comma 3, del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia doganale, ((di cui al)) decreto
del   Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  ((e
successive modificazioni)).
  8-ter.   La  distruzione  puo'  essere  direttamente  disposta  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  dalla  autorita' da lui
delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente.
  8-quater.  Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi
del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione.
  8-quinquies.   I   beni   acquisiti   dallo   Stato  a  seguito  di
provvedimento  definitivo  di  confisca  sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione  o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso
ai sensi del comma 8 ((ovvero sono alienati o distrutti)). I mezzi di
trasporto  non  assegnati,  o  trasferiti  per le finalita' di cui al
comma   8,   sono   comunque   distrutti.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  gestione  e
destinazione  dei  beni  confiscati.  ((Ai  fini della determinazione
dell'eventuale  indennita',  si  applica  il  comma  5  dell'articolo
301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, a successive modificazioni")).
  2.  Ai  commi  3  ((, 4)) e 5 dell'articolo 301-bis del testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia doganale, ((di cui al))
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e
successive  modificazioni,  la  parola:  "rottamazione" e' sostituita
dalla  seguente: "distruzione". Al comma 3 sono altresi' soppresse le
parole: "mediante distruzione".