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REGIO DECRETO 14 novembre 1901, n. 466

Sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri. (001U0466)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  16-11-1901 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 25 agosto 1876, n. 3289 (serie 2ª);
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono sottoposti al Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:

1. le questioni d' ordine pubblico e di alta amministrazione;

2. tutti i disegni di legge da presentarsi al Parlamento ed il ritiro dei progetti già presentati;

3. la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le «spese impreviste» e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, quando non sieda il Parlamento;

4. la determinazione e variazione delle attribuzioni dei Ministeri e in generale tutti i progetti di decreti organici;

5. le proposte di trattati, le questioni d'interpretazione dei trattati vigenti e le questioni internazionali in generale;

6. le petizioni che dal Parlamento siano inviato al Consiglio dei Ministri;

7. i decreti da emanarsi dal Governo in adempimento di mandato del potere legislativo; i Regolamenti generali di pubblica amministrazione e ogni altro Regolamento per l'esecuzione delle leggi; tutti gli affari per cui debba provvedersi mediante decreto Reale con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministro competente non intenda uniformarsi a tale parere;

8. la risoluzione dei conflitti di competenza fra i diversi Ministeri e la decisione delle questioni di competenza mista fra più Ministeri, quando i Ministri non si accordino sulla relativa determinazione;

9. la risoluzione delle questioni di precedenza fra le varie cariche pubbliche;

10. le proposte di scioglimento dei Consigli generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

11. le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei Conti;

12. le proposte di estradizione da farsi ai Governi esteri o fatte da essi, e l'espulsione degli stranieri nei casi indicati dal capoverso dell'articolo 90 della legge di pubblica sicurezza;

13. le proposte concernenti le sedi vescovili e arcivescovili di R. patronato, e quelle concernenti l'exequalur per la provvista di tutti i benefici maggiori, e così pure ogni questione attinente alle relazioni della potestà civile con le autorità ecclesiastiche;

14. tutte le altre determinazioni specificamente riserbate al Consiglio dei Ministri dalle leggi e dai Regolamenti.