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LEGGE 30 giugno 1901, n. 269

Concernente modificazioni a quella del 21 dicembre 1890, n. 7321, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. (001U0269)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-7-1901 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le piante organiche e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, sono stabiliti dagli allegati A e B alla presente legge.

Sono ufficiali di pubblica sicurezza gli ispettori generali, i questori, i commissari, i vice commissari ed i delegati.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza, eccettuati gli ispettori generali ed i questori, sono ufficiali di polizia giudiziaria.