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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 ottobre 2001, n. 412

Regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed al merito dell'Arma dei carabinieri.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/12/2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-12-2001 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 31, che, nell'istituire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, prevede che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della Commissione per l'espressione del parere siano determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, concernente istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota 8/41584/D.VIII.55 del 20 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche ed in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
a) salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
c) tenere alti il nome ed il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti ed imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).

Note alle premesse:
- L'art. 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 (Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 173/L), nell'istituire le ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri prevede, al comma 3, che i requisiti, le modalità di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorità competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, siano determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- La legge 26 luglio 1974, n. 330, recante istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1974, n. 211.