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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2001, n. 398

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/2019)
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vigente al 07/02/2017
Testo in vigore dal: 21-11-2001
al: 23-8-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  ed  in
particolare l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  5
settembre 1985, modificato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 25 gennaio 1991; 
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121; 
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Sentite le organizzazioni sindacali in data 2 febbraio 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 febbraio 2001; 
  Uditi i pareri del Consiglio  di  Stato,  espressi  nelle  adunanze
della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 aprile e del 21
maggio 2001; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 agosto 2001; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito della disciplina 
 
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina   le    funzioni    e
l'organizzazione  degli  uffici  dirigenziali  generali  in  cui   si
articola il Ministero dell'interno di seguito denominato Ministero. 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87   della   Costituzione  della  Repubblica
          italiana  conferisce,  tra  l'altro,  al  Presidente  della
          Repubblica  il potere di promulgare le leggi e di emanare i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo     30 luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile  e politiche di
          protezione  civile,  poteri  di  ordinanza  in  materia  di
          protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
          immigrazione,   asilo,   soccorso   pubblico,   prevenzione
          incendi.
              2.  Il  Ministero svolge in particolare le funzioni e i
          compiti   di   spettanza   statale   nelle   seguenti  aree
          funzionali:
                a) garanzia  della regolare costituzione degli organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza  locale,  servizi elettorali, vigilanza sullo stato
          civile  e  sull'anagrafe  e attivita' di collaborazione con
          gli enti locali;
                b) tutela  dell'ordine  e  della sicurezza pubblica e
          coordinamento delle Forze di polizia;
                c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
          rappresentanza generale di governo sul territorio;
                d) tutela  dei  diritti  civili,  ivi compresi quelli
          delle  confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
          e asilo.
              3.  Il  Ministero  svolge attraverso il Corpo nazionale
          dei  Vigili  del  fuoco  anche  gli  altri  compiti ad esso
          assegnato  dalla  normativa vigente, ad eccezione di quelli
          attribuiti  all'Agenzia  di protezione civile, ai sensi del
          capo IV del titolo V del presente decreto legislativo.
              4.  Restano  ferme le disposizioni della legge 1 aprile
          1981, n. 121".
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  17, comma
          4-bis,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400 (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (recte:
          decreto   legislativo   30 marzo   2000,   n.  165),  reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca:  "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo".
              - La   legge  1  aprile  1981,  n.  121,  reca:  "Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
              - La  legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Disposizioni
          in  materia  di  incremento  delle dotazioni organiche e di
          ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".
              - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca:
          "Norme  in  materia  di  sistemi  informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".