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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2001, n. 314

Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè per la composizione del contenzioso in materia di premi per l'assicurazione infortuni.

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Testo in vigore dal: 18-8-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma 5o della Costituzione;
  Visto  l'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 92 e n. 112-septies;
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965, n. 1124, ed in particolare gli articoli
39, commi 3o e 4o, 45, 46, 47, 48, 49;
  Visti i decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno
1988,  n.  152,  e  in data 20 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 giugno 1988, n. 151;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,  ed in
particolare l'articolo 8, comma 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38, ed in
particolare l'articolo 2, comma 3;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
  Acquisito  il parere delle compententi Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Ricorsi al consiglio di amministrazione dell'INAIL

  1.   Il   datore   di   lavoro   puo'  ricorrere  al  consiglio  di
amministrazione  dell'INAIL  avverso  i  provvedimenti  dell'Istituto
riguardanti  l'applicazione  delle tariffe dei premi assicurativi per
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli
adottati  direttamente  dall'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del  decreto  legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con esclusione dei
provvedimenti indicati nell'articolo 2.
  2. Il ricorso deve essere presentato per il tramite della direzione
regionale  competente  per territorio, con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 4.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20,  della legge
          17 marzo 1997, n. 59:
              "Art.  20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
          anno,  presenta  al  Parlamento  un disegno di legge per la
          delegificazione    di    norme   concernenti   procedimenti
          amministrativi,    anche    coinvolgenti    amministrazioni
          centrali,  locali  o  autonome,  indicando  i  criteri  per
          l'esercizio   della   potesta'   regolamentare   nonche'  i
          procedimenti   oggetto   della   disciplina,  salvo  quanto
          previsto  alla  lettera  a)  del  comma  5.  In allegato al
          disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
          attuazione    della    semplificazione   dei   procedimenti
          amministrativi.
              2.  Nelle  materie  di  cui  all'art. 117, primo comma,
          della   Costituzione,   i  regolamenti  di  delegificazione
          trovano  applicazione  solo  fino  a  quando la regione non
          provveda  a disciplinare autonomamente la materia medesima.
          Resta  fermo  quanto  previsto  dall'art. 2, comma 2, della
          presente  legge  e  dall'art. 7 del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti locali, approvato con decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
              3.   I   regolamenti   sono  emanati  con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio   dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente, previa
          acquisizione   del   parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari  e  del  Consiglio  di  Stato.  A  tal fine la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ove necessario,
          promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro  competente,
          riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
          giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle  Commissioni,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore il quindicesimo
          giorno  successivo alla data della loro pubblicazione nella
          Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              5.  I  regolamenti  si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.
              5-bis.  I riferimenti a testi normativi contenuti negli
          elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
          1  alla  presente  legge e alle leggi di cui al comma 1 del
          presente   articolo   si  intendono  estesi  ai  successivi
          provvedimenti di modificazione.
              6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme,  contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e  propone suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.
              7.  Le  regioni a statuto ordinario regolano le materie
          disciplinate  dai  commi  da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
          semplificazione  nel rispetto dei principi desumibili dalle
          disposizioni  in essi contenute, che costituiscono principi
          generali   dell'ordinamento  giuridico.  Tali  disposizioni
          operano  direttamente  nei  riguardi  delle  regioni fino a
          quando  esse  non  avranno legiferato in materia. Entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  regioni  a  statuto  speciale e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano  provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle  norme fondamentali contenute nella legge
          medesima.
              8.  In  sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi, criteri e modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d)  procedure  per  il  conseguimento  del  titolo di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia.
              9.  I  regolamenti  di cui al comma 8, lettere a), b) e
          e),   sono   emanati   previo   parere   delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia.
              10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
          al  comma  8,  lettera  c),  il  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
          dicembre  1991,  n.  390, e' emanato anche nelle more della
          costituzione  della  Consulta nazionale per il diritto agli
          studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
              11.  Con  il  disegno  di  legge  di cui al comma 1, il
          Governo  propone  annualmente  al  Parlamento  le  norme di
          delega    ovvero   di   delegificazione   necessarie   alla
          compilazione  di  testi  unici legislativi o regolamentari,
          con  particolare riferimento alle materie interessate dalla
          attuazione   della   presente   legge.  In  sede  di  prima
          attuazione  della presente legge, il Governo e' delegato ad
          emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'art.  4,  norme per la delegificazione delle materie di
          cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
          assoluta  di  legge,  nonche'  testi  unici delle leggi che
          disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4, comma
          4,  lettera  c),  anche attraverso le necessarie modifiche,
          integrazioni  o  abrogazioni  di  norme,  secondo i criteri
          previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
              - Si  trascrive  il testo dei punti e dei punti n. 92 e
          112-septies, allegato 1, della legge 17 marzo 1997, n. 59:
              "92)  Procedimento  per  la  presentazione  dei ricorsi
          avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi
          per  gli  infortuni  sul lavoro e le malattie professionali
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
              112-septies)   Procedimento  per  la  composizione  del
          contenzioso   in   materia  di  premi  per  l'assicurazione
          infortuni:
                decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1965,   n.   1124,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          13 ottobre  1965, n. 257, e successive modificazioni, reca:
          "Testo   unico   delle   disposizioni  per  l'assicurazione
          obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali".
              - Si trascrivono gli articoli 39, commi terzo e quarto,
          45,  46,  47,  48  e  49  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  30 giugno  1965, n. 1124, abrogati dal presente
          regolamento:
              "Art.  39. - 1. Contro l'applicazione della tariffa dei
          premi il datore di lavoro puo' ricorrere ad una Commissione
          nominata  con  decreto  del  Ministro  per  il  lavoro e la
          previdenza  sociale  e  composta di un ispettore del lavoro
          che la presiede, di due rappresentanti dei datori di lavoro
          dell'industria,  di  un rappresentante dei datori di lavoro
          del   commercio,   di  due  rappresentanti  dei  lavoratori
          dell'industria,  di  un  rappresentante  dei lavoratori del
          commercio e di un rappresentante degli artigiani, designati
          dalle   rispettive   associazioni  sindacali  nazionali  di
          categoria maggiormente rappresentative.
              2.  Le  spese  per  il  funzionamento della Commissione
          anzidetta   sono   a  carico  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul lavoro secondo
          modalita'  da  dererminarsi con decreto del Ministro per il
          lavoro e la previdenza sociale".
              "Art.  45. - 1. I ricorsi del datore di lavoro contro i
          provvedimenti  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione
          delle  tariffe dei premi debbono pervenire alla Commissione
          di  cui  all'art.  39 non oltre il termine di trenta giorni
          dalla   data   di   ricevimento   della  comunicazione  dei
          provvedimenti stessi.
              2.  Il  datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi
          del  presente  articolo,  deve effettuare il versamento dei
          premi  di  assicurazione, nel caso di prima applicazione in
          base  al  tasso  medio  di tariffa, e, negli altri casi, in
          base  al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha
          dato  luogo  al  ricorso, salvo conguaglio per la eventuale
          differenza  tra  la  somma  versata  e  quella  che risulti
          dovuta.  Su  detta differenza il datore di lavoro e' tenuto
          al  pagamento  di una somma in ragione d'anno pari al tasso
          di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art.
          13  del  decreto-legge  29 luglio 1981, n. 402, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni".
              "Art.  46.  -  1.  I  ricorsi e tutti gli altri atti di
          parte  debbono  essere sottoscritti dalla parte o da chi la
          rappresenta  legalmente,  esclusi  peraltro  i  procuratori
          speciali,  e  depositati  o trasmessi alla segreteria della
          Commissione  unitamente  a  dieci  copie  occorrenti per la
          distribuzione   ai  componenti  la  Commissione  e  per  le
          comunicazioni all'altra parte.
              2.  La  segreteria  oppone  sulle scritture la data del
          deposito o dell'arrivo".
              "Art.  47.  - 1. Le notificazioni alle parti si fanno a
          cura  della segreteria della Commissione a mezzo di lettera
          raccomandata   con   avviso  di  ricevimento  spedita  alla
          residenza delle parti o, nel caso di elezione di domicilio,
          al domicilio eletto.
              2.    L'avviso   di   ricevimento   costituisce   prova
          dell'avvenuta notificazione.
              3.  Ricevuto  il ricorso, la segreteria provvede, entro
          dieci giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale
          per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
              4.  La  segreteria, con successiva comunicazione, fissa
          un  termine  di  trenta  giorni  entro il quale il predetto
          Istituto  puo'  depositare  o  trasmettere  alla segreteria
          stessa le eventuali controdeduzioni.
              5.  Il  ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento
          della  risposta,  puo'  replicare  definitivamente e, a sua
          volta,  l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
          infortuni  sul  lavoro,  sempre  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento, puo' controreplicare definitivamente.
              6. I documenti che si intendono produrre debbono essere
          allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.
              7.  Il  presidente  della Commissione, puo', in caso di
          urgenza, abbreviare i termini suddetti.
              8.  La  Commissione  puo' d'ufficio invitare le parti a
          fornire,  entro  un  determinato  termine,  chiarimenti o a
          produrre documenti richiamati negli atti gia' trasmessi".
              "Art.  48.  -  1.  Ultimato  lo  scambio  degli atti, o
          decorsi  i  termini  all'uopo  stabiliti; richiesti, se del
          caso,  i  chiarimenti  e  i  documenti di cui al precedente
          articolo  e  decorso  il  termine  all'uopo  stabilito,  il
          presidente fissa il giorno per la trattazione del ricorso.
              2.  Del  provvedimento si da' comunicazione alle parti,
          se  queste abbiano chiesto di essere sentite personalmente,
          e  soltanto  a tale effetto. La parte, in questo caso, deve
          comparire  personalmente o in persona di chi la rappresenta
          legalmente,  esclusi  peraltro  i procuratori e i mandatari
          speciali.
              3.   La   decisione,  sottoscritta  dai  componenti  la
          Commissione,  e'  depositata  presso  la  segreteria  della
          Commissione  stessa  la  quale  provvede  a notificare alle
          parti  il dispositivo, agli effetti del decorso del termine
          di  impugnativa,  e, se richiesta, rilascia copia integrale
          della decisione".
              "Art.  49.  - 1. Avverso le decisioni della Commissione
          puo' essere proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal
          ricevimento   della  comunicazione  di  cui  al  precedente
          articolo,  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, il quale decide in modo definitivo.
              2.   Per   il   procedimento  avanti  il  Ministero  si
          osservano,  in  quanto  applicabili, le modalita' stabilite
          per i ricorsi di prima istanza".
              - Il   decreto   del   Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  in  data 18 giugno 1988, pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale  30 giugno  1988,  n. 152, reca: "Nuova
          tariffa  dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  per il settore
          industriale, e relative modalita' di applicazione".
              -   Il   decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  in  data 20 giugno 1988, pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale  29  giugno  1988, n. 151, reca: "Nuova
          tabella    dei    tassi   di   premio   supplementare   per
          l'assicurazione   contro   la  silicosi  e  l'asbestosi,  e
          relative modalita' di applicazione".
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  479,
          pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale 1o agosto 1994, n. 178,
          reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
          32,  della  legge  24 dicembre  1993, n. 537, in materia di
          riordino  e  soppressione  di enti pubblici di previdenza e
          assistenza".
              - Si   trascrive   l'art.   8,   comma  3  del  decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n. 479:
              "3.  Al  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL, in
          aggiunta  ai compiti di cui all'art. 3, e' attribuita anche
          la  competenza  a  decidere  in  via  definitiva  i ricorsi
          attribuiti  alla  commissione  di  cui  all'art.  39, terzo
          comma,    del    testo   unico   delle   disposizioni   per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie professionali approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
          che e' soppressa".
              - Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2000,  n. 38,
          pubblicato  in Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1o
          marzo  2000,  n.  50,  recante: "Disposizioni in materia di
          assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
          professionali,  a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge
          17 maggio 1999, n. 144".
              - Si   trascrive   l'art.   2,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:
              "3. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma
          2,   e'   dato  ricorso  al  consiglio  di  amministrazione
          dell'INAIL,  che decide in via definitiva, con la procedura
          indicata nell'art. 45 del testo unico".

          Note all'art. 1:
              - Per il riferimento al decreto legislativo 23 febbraio
          2000, n. 38, si vedano le note alle premesse.
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38:
              "2.  Per  i settori non ricadenti nell'ambito dell'art.
          49   della   legge   9 marzo  1989,  n.  88,  e  successive
          modificazioni   e   integrazioni   e  per  i  soggetti  non
          classificabili  ai sensi del comma 1, la classificazione e'
          disposta dall'INAIL".