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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2001, n. 309

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, concernente la disciplina del termine e delle modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

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Testo in vigore dal: 12-8-2001
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, recante
norme   sull'ordinamento   degli  organi  speciali  di  giurisdizione
tributaria;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  26 gennaio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1996, con il
quale   sono   state  insediate  le  commissioni  tributarie  di  cui
all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 545 del 1992;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1996,
con il quale e' stato costituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
dello  stesso  decreto  legislativo  n. 545 del 1992, il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
  Visto  l'articolo 9, comma 5, del citato decreto legislativo n. 545
del  1992,  che  prevede che il Ministro delle finanze stabilisce con
proprio  decreto  il  termine  e le modalita' per le comunicazioni di
disponibilita'  agli incarichi da conferire e per la formazione degli
elenchi   per   la   nomina  a  presidente,  presidente  di  sezione,
vicepresidente  di  sezione  e  giudice  delle commissioni tributarie
provinciali e regionali;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.    300,    recante    disposizioni    in    materia   di   riforma
dell'organizzazione del Governo;
  Visto  l'articolo  24 del menzionato decreto legislativo n. 545 del
1992,  concernente  le attribuzioni del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria;
  Visto  l'articolo 9, comma 2, del richiamato decreto legislativo n.
545  del  1992,  che  prevede  che  il  Consiglio di presidenza della
giustizia  tributaria  procede  alle  deliberazioni di cui al comma 1
dello  stesso  articolo 9 sulla base di elenchi formati relativamente
ad  ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti
alle  categorie  indicate  negli  articoli  3,  4 e 5, per i posti da
conferire,   che   abbiano   comunicato   la  propria  disponibilita'
all'incarico e siano in possesso dei requisiti prescritti;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231,
concernente  regolamento  recante  la  disciplina del termine e delle
modalita'  per  le  comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da
conferire  e  per  la  formazione  degli  elenchi  per  la  nomina  a
presidente,   presidente  di  sezione  e  giudice  delle  commissioni
tributarie  provinciali  e regionali, ai sensi dell'articolo 9, comma
5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
  Ritenuta  la  necessita'  di apportare alcune modifiche al predetto
decreto  del  Ministro  delle  finanze  n.  23l  del  1998, a seguito
dell'entrata in vigore di recenti disposizioni normative in materia;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria espresso nella seduta del 7 maggio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata
con nota n. 3-6468 del 6 giugno 2001;

                            A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  del  Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  2,  comma  4,  dopo  le  parole: "Gli aspiranti
dichiarano,"   sono   inserite   le   seguenti:   "con  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio,";
    b)  all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. In
alternativa  ai  documenti di cui ai commi 1 e 2 puo' essere prodotta
una    dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione   ai   sensi
dell'articolo  46  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre  2000,  n.  445,  o  nei  casi  non  disciplinati dal citato
articolo  46  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000,  una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di
presidenza  della  giustizia  tributaria  predispone, in applicazione
dell'articolo  48  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445
del  2000,  i  moduli  necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive che gli interessati hanno facolta' di utilizzare.";
    c) all'articolo 3, il comma 4 e' soppresso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 19 giugno 2001

                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 1 Economia e finanze, foglio n. 12
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fme
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il testo degli articoli 3, 4, 5, 9, 17 e
          24,  del  decreto  legislativo  31 dicembre  1992  n.  545,
          recante:    "Ordinamento    degli    organi   speciali   di
          giurisdizione  tributaria ed organizzazione degli uffici di
          collaborazione   in  attuazione  della  delega  al  Governo
          contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.
          413":
              "Art.  3  (I  presidenti delle commissioni tributarie e
          delle   sezioni).  -  1.  I  presidenti  delle  commissioni
          tributarie  provinciali  sono  nominati  tra  i  magistrati
          ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a
          riposo,  secondo  la  graduatoria  redatta sulla base delle
          tabelle E ed F.
              2. I presidenti di sezione delle commissioni tributarie
          provinciali   sono  nominati  tra  i  magistrati  ordinari,
          amministrativi  o militari, in servizio o a riposo, secondo
          la  graduatoria  redatta sulla base delle tabelle E ed F. I
          vicepresidenti  di  sezione  delle  commissioni  tributarie
          provinciali  sono nominati tra i magistrati di cui al comma
          1,  ovvero  tra  i  componenti  che abbiano esercitato, per
          almeno  cinque  anni  le  funzioni  di  giudice tributario,
          purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
          o  in  economia e commercio, secondo la graduatoria redatta
          sulla base delle tabelle E ed F.
              3.  I presidenti delle commissioni tributarie regionali
          sono   nominati   tra   i   magistrati   ordinari,   ovvero
          amministrativi  o militari, in servizio o a riposo, secondo
          la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E ed F."
              "Art.   4   (I  giudici  delle  commissioni  tributarie
          provinciali).  1.  I  giudici  delle commissioni tributarie
          provinciali sono nominati tra:
                a) i  magistrati ordinari, amministrativi o militari,
          in  servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello
          Stato, a riposo;
                b) i  dipendenti  civili  dello  Stato,  o  di  altre
          amministrazioni  pubbliche in servizio o a riposo che hanno
          prestato  servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due
          in  una  qualifica  alla  quale  si accede con la laurea in
          giurisprudenza   o   in   economia   e  commercio  o  altra
          equipollente;
                c) gli  ufficiali  della  Guardia  di finanza cessati
          dalla  posizione  di servizio permanente effettivo prestato
          per almeno dieci anni;
                d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri
          e  dei  periti  commerciali  ed hanno esercitato per almeno
          dieci anni le rispettive professioni;
                e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in
          qualita'  di  ragionieri o periti commerciali, hanno svolto
          per  almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita'
          nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
                f) coloro  che sono iscritti nel ruolo o nel registro
          dei  revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili,
          ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
                g) coloro   che   hanno   conseguito   l'abilitazione
          all'insegnamento   in   materie  giuridiche,  economiche  o
          tecnico-ragionieristiche  ed  esercitato  per almeno cinque
          anni attivita' di insegnamento;
                h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art.
          5;
                i) coloro  che hanno conseguito da almeno due anni il
          diploma  di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  economia  e
          commercio;
                l)  gli  iscritti  negli  albi degli ingegneri, degli
          architetti,  dei  geometri,  dei  periti  edili, dei periti
          industriali,  dei  dottori in agraria, degli agronomi e dei
          periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le
          rispettive professioni.".
              "Art.   5   (I  giudici  delle  commissioni  tributarie
          regionali).  1.  I  giudici  delle  commissioni  tributarie
          regionali sono nominati tra:
                a) i  magistrati ordinari, amministrativi e militari,
          in  servizio  o a riposo e gli avvocati e procuratori dello
          Stato, a riposo;
                b) i  docenti  di  ruolo  universitari o delle scuole
          secondarie  di  secondo  grado  ed i ricercatori in materie
          giuridiche,   economiche   e  tecnico-ragionieristiche,  in
          servizio o a riposo;
                c) i   dipendenti  civili  dello  Stato  o  di  altre
          amministrazioni  pubbliche,  in  servizio  o  a  riposo, in
          possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio
          o  altra  equipollente,  che  hanno  prestato  servizio per
          almeno  dieci  anni in qualifiche per le quali e' richiesta
          una di tali lauree;
                d) gli  ufficiali  superiori o generali della Guardia
          di  finanza  cessati dalla posizione di servizio permanente
          effettivo;
                e) gli   ispettori   del   servizio   centrale  degli
          ispettori tributari cessati dall'incarico dopo almeno sette
          anni di servizio;
                f) i  notai  e  coloro  che  sono iscritti negli albi
          professionali  degli  avvocati  e procuratori o dei dottori
          commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le
          rispettive professioni;
                g) coloro   che   sono   stati  iscritti  negli  albi
          professionali  indicati nella lettera f) o dei ragionieri e
          dei  periti  commerciali  ed  hanno esercitato attivita' di
          amministratori,  sindaci, dirigenti in societa' di capitali
          o di revisori di conti.".
              "Art.  9  (Procedimenti  di nomina dei componenti delle
          commissioni   tributarie).   -   1.   I   componenti  delle
          commissioni   tributarie  sono  nominati  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro delle
          finanze,  previa deliberazione del consiglio di presidenza,
          secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel
          comma 2.
              2.    Il   consiglio   di   presidenza   procede   alle
          deliberazioni  di  cui  al  comma  1  sulla base di elenchi
          formati  relativamente  ad  ogni  commissione  tributaria e
          comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
          negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno
          comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in
          possesso dei requisiti prescritti.
              3.  Alla  comunicazione  di disponibilita' all'incarico
          deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza
          ad  una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 ed
          il   possesso   dei   requisiti   prescritti,   nonche'  la
          dichiarazione  di  non essere in alcuna delle situazioni di
          incompatibilita' indicate all'art. 8.
              4.  La  formazione  degli  elenchi di cui al comma 2 e'
          fatta  secondo  i  criteri  di  valutazione  ed  i relativi
          punteggi  indicati  nella  tabella  E  e  sulla  base della
          documentazione     allegata     alla    comunicazione    di
          disponibilita' all'incarico.
              5.  Il  Ministro  delle  finanze stabilisce con proprio
          decreto  il  termine e le modalita' per le comunicazioni di
          disponibilita'   agli  incarichi  da  conferire  e  per  la
          formazione degli elenchi di cui al comma 2.
              6.  L'  esclusione  dagli  elenchi  di coloro che hanno
          comunicato  la  propria  disponibilita' all'incarico, senza
          essere  in  possesso dei requisiti prescritti, e' fatta con
          decreto   del   Ministro   delle   finanze,   su   conforme
          deliberazione del consiglio di presidenza.".
              "Art.   17   (Composizione).   -  1.  Il  consiglio  di
          presidenza  della  giustizia  tributaria  e' costituito con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica, su proposta del
          Ministro  delle  finanze,  ed  ha  sede  in  Roma presso il
          Ministero delle finanze.
              2.  Il  consiglio di presidenza e' composto da quindici
          membri eletti tra i giudici tributari.
              2-bis.  Il  consiglio di presidenza elegge nel suo seno
          il presidente e due vicepresidenti.
              3. I componenti del consiglio di presidenza sono eletti
          da   tutti   i   componenti  delle  commissioni  tributarie
          provinciali  e  regionali  con  voto  personale,  diretto e
          segreto, e non sono immediatamente rieleggibili.
              4. (Comma abrogato).".
              "Art.   24   (Attribuzioni).   -  1.  Il  consiglio  di
          presidenza:
                a) verifica   i   titoli  di  ammissione  dei  propri
          componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
                b) disciplina  con  regolamento  interno  il  proprio
          funzionamento;
                c) delibera    sulle   nomine   e   su   ogni   altro
          provvedimento  riguardante  i  componenti delle commissioni
          tributarie;
                d) formula  al  Ministro  delle  finanze proposte per
          l'adeguamento  e  l'ammodernamento  delle  strutture  e dei
          servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
                e) predispone   elementi   per   la  redazione  della
          relazione  del  Ministro  delle finanze di cui all'art. 29,
          comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle
          commissioni;
                f) stabilisce  i criteri di massima per la formazione
          delle sezioni e dei collegi giudicanti;
                g) stabilisce   i   criteri   di   massima   per   la
          ripartizione  dei  ricorsi  nell'ambito  delle  commissioni
          tributarie divise in sezioni;
                h) promuove   iniziative  intese  a  perfezionare  la
          formazione  e  l'aggiornamento  professionale  dei  giudici
          tributari;
                i) esprime  parere  sugli  schemi di regolamento e di
          convenzioni  previsti  dal  presente decreto o che comunque
          riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
                l) esprime   parere   sulla   ripartizione   fra   le
          commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del
          Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
                m) esprime  parere  sulla determinazione dei compensi
          fissi   ed   aggiuntivi  ai  componenti  delle  commissioni
          tributarie di cui all'art. 13;
                n) delibera  su ogni altra materia ad esso attribuita
          dalla legge.
              2.  Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento
          delle  commissioni  tributarie  e  puo'  disporre ispezioni
          affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.".
              -  Il  decreto  ministeriale  26 gennaio  1996 recante:
          "Insediamento  delle  commissioni  tributarie provinciali e
          regionali"  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          23 del 29 novembre 1996.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
          1996  concerne  la costituzione del Consiglio di presidenza
          della giustizia tributaria.
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 23 del decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  recante:  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59":
              "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti:
                1. Ministero degli affari esteri;
                2. Ministero dell'interno;
                3. Ministero della giustizia;
                4. Ministero della difesa;
                5. Ministero dell'economia e delle finanze;
                6. Ministero delle attivita' produttive;
                7. Ministero delle comunicazioni;
                8. Ministero delle politiche agricole e forestali;
                9.   Ministero   dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio;
                10. Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
                11. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
                12. Ministero della sanita';
                13.  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca;
                14. Ministero per i beni e le attivita' culturali.
              2.  I  Ministeri  svolgono,  per  mezzo  della  propria
          organizzazione,    nonche'    per   mezzo   delle   agenzie
          disciplinate  dal presente decreto legislativo, le funzioni
          di  spettanza  statale  nelle  materie  e  secondo  le aree
          funzionali   indicate   per  ciascuna  amministrazione  dal
          presente  decreto,  nel  rispetto  degli obblighi derivanti
          dall'appartenenza all'Unione europea.
              3.  Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con
          riferimento  alle agenzie dotate di personalita' giuridica,
          la titolarita' dei poteri di indirizzo politico di cui agli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la
          relativa responsabilita'.
              4.   I   Ministeri   intrattengono,  nelle  materie  di
          rispettiva  competenza,  i  rapporti con l'Unione europea e
          con  le  organizzazioni  e  le  agenzie  internazionali  di
          settore,  fatte  salve  le  competenze  del Ministero degli
          affari esteri.".
              "Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane,
          programmazione,  coordinamento  e verifica degli interventi
          per  lo  sviluppo  economico,  territoriale  e settoriale e
          politiche  di  coesione.  Il  Ministero  svolge  altresi' i
          compiti  di  vigilanza  su  enti  e attivita' e le funzioni
          relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo
          previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.".
              -  Il  decreto  ministeriale  2  giugno  1998,  n. 231,
          concerne:  "Regolamento recante la disciplina del termine e
          delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli
          incarichi  da  conferire  e per la formazione degli elenchi
          per la nomina a presidente, presidente di sezione e giudice
          delle  commissioni  tributarie  provinciali e regionali, ai
          sensi   dell'art.  9,  comma  5,  del  decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 545.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".

          Nota all'art. 1:
              - Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, del decreto
          ministeriale 2 giugno 1998, n. 231 gia' citato in nota alle
          premesse   cosi'   come   modificati  dal  regolamento  qui
          pubblicato:
              "Art.  2.  -  1.  Coloro  che  aspirano a ricoprire gli
          incarichi di cui all'art. 1 presentano domanda al Consiglio
          di  presidenza  della  giustizia  tributaria nel termine di
          trenta  giorni  a decorrere dalla data di pubblicazione del
          relativo avviso, nella Gazzetta Ufficiale.
              2.  Al  fine  della  tempestivita'  della presentazione
          della domanda fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio
          ricevente.  Si considerano presentate tempestivamente anche
          le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con avviso di
          ricevimento  entro  il termine di cui al comma 1. In questo
          caso  fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale
          accettante.
              3.  Nella  domanda gli aspiranti indicano i propri dati
          anagrafici e il codice fiscale e dichiarano il possesso dei
          requisiti   generali   di   cui   all'art.  7  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
              4.   Gli   aspiranti   dichiarano,   con  dichiarazione
          sostitutiva  di  atto  notorio, altresi', di non versare in
          alcuna  delle  cause  di incompatibilita' di cui all'art. 8
          del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.
              5.  Ove  gli  incarichi da conferire siano piu' di uno,
          gli  aspiranti  precisano  per  quali  dei  detti incarichi
          intendono  concorrere,  indicando  il  relativo  ordine  di
          preferenza.".
              "Art.  3.  -  1. La domanda di cui all'art. 2, comma 1,
          pena   l'esclusione   dagli   elenchi,   e'  corredata  dai
          documenti,  in originale o in copia autenticata, attestanti
          l'appartenenza,  in relazione a ciascun incarico richiesto,
          alle  categorie  elencate,  negli  articoli  3,  4  e 5 del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
              2.  Alla  domanda  di  cui  al  comma 1 sono allegati i
          documenti, in originale o in copia autenticata, comprovanti
          il   possesso   dei   titoli  di  servizio,  professionali,
          accademici  e  di  carriera,  di  cui  alla  tabella  E; il
          servizio  prestato  nelle commissioni tributarie di primo e
          di  secondo  grado e nella commissione tributaria centrale,
          di  cui  alla  tabella  F,  entrambe  allegate  al medesimo
          decreto n. 545 del 1992, nonche' il servizio prestato nelle
          commissioni tributarie provinciali e regionali, valutabile,
          secondo  i criteri indicati nella citata tabella F, in base
          al   punteggio   previsto   per   il   servizio   prestato,
          rispettivamente, nelle commissioni tributarie di primo e di
          secondo grado.
              3.  In  alternativa  ai documenti di cui ai commi 1 e 2
          puo'  essere  prodotta  una  dichiarazione  sostitutiva  di
          certificazione  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o nei
          casi  non  disciplinati  dal citato art. 46 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.   445  del  2000,  una
          dichiarazione  sostitutiva di atto notorio. Il Consiglio di
          presidenza   della   giustizia  tributaria  predispone,  in
          applicazione  dell'art. 48 del decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  445  del  2000,  i  moduli necessari per la
          redazione   delle   dichiarazioni   sostitutive   che   gli
          interessati hanno facolta' di utilizzare.
              4. (Soppresso).".