stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2001, n. 285

Regolamento concernente la riforma del concorso diplomatico in applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85/2000.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-7-2001 al: 28-4-2008
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività normativa ministeriale e interministeriale;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ed in particolare l'articolo 1 sull'accesso alla carriera diplomatica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 90/01 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 9 aprile 2001;
Sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari;
Su proposta del Ministro degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 con il quale è stata confermata la delega di funzioni in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafogli sen. prof.
Franco Bassanini;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento viene emanato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e definisce i requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché i criteri di composizione della commissione giudicatrice, le modalità di svolgimento del concorso e di valutazione dei titoli.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è stato sostituito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- L'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266" è il seguente:
"Art. 1. - Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'art. 99 è inserito il seguente:
"Art. 99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). - I requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione alla carriera diplomatica, nonché le modalità di svolgimento del concorso ed i criteri di composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa ai requisiti per la partecipazione al concorso connessi agli studi universitari. Fra le materie di esame sono incluse almeno due lingue straniere. Fra i titoli a cui viene attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso sono inclusi: il conseguimento di titoli universitari post-laurea e di master universitari di primo e di secondo livello, il superamento degli appositi corsi di preparazione organizzati dall'Istituto diplomatico o da altri istituti individuati nel regolamento stesso, l'attività lavorativa a livello di funzionario già svolta presso organizzazioni internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove attitudinali, che mettano in evidenza la capacità dei candidati di affrontare l'attività diplomatica.
Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati nell'area funzionale C, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, sono conferiti agli idonei .".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, si vedano le note alle premesse.