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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2001, n. 282

Regolamento concernente l'applicazione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dell'imposta sostitutiva sul fondo di copertura di rischi su crediti di cui all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Testo in vigore dal: 28-7-2001
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 22, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
ai  sensi del quale gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, possono trasferire, in tutto o in
parte, l'ammontare del fondo di copertura di rischi su crediti di cui
all'articolo  71, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917, iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso
al  1o gennaio  1999,  al  fondo  per  rischi bancari generali di cui
all'articolo  11,  comma  2, del citato decreto legislativo n. 87 del
1992;
  Visto  l'articolo  22, comma 2, della citata legge n. 342 del 2000,
ai  sensi del quale l'ammontare trasferito e' assoggettato ad imposta
sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche e
dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive in misura pari al
19 per cento;
  Visto  l'articolo 22, comma 4, della legge n. 342 del 2000, in base
al   quale  l'applicazione  della  suddetta  imposta  sostitutiva  va
richiesta  con  apposito  modello  approvato con decreto del Ministro
delle  finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
e   tenuto   conto   che  per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione,  le  sanzioni nonche' per il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi;
  Visto  l'articolo 22, comma 5, della legge n. 342 del 2000, in base
al  quale  le disposizioni occorrenti per l'applicazione del medesimo
articolo  22  della  legge n. 342 del 2000 sono stabilite con decreto
del  Ministro  delle  finanze,  da emanare entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-5220/UCL del 30 aprile 2001;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Soggetti e oggetto
  1.  Ai  sensi  e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge
21 novembre  2000,  n. 342, gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 87, possono trasferire, in
tutto  o  in  parte,  l'ammontare del fondo di copertura di rischi su
crediti  di  cui  all'articolo  71,  comma  3,  del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, iscritto nel bilancio relativo
all'esercizio  in  corso  al  1o gennaio  1999,  al  fondo per rischi
bancari generali di cui all' articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 87 del 1992. L'ammontare trasferito e' assoggettato ad
imposta  sostitutiva  ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge
n. 342 del 2000.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 3, del decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  87,  le  disposizioni  di  cui  al  comma 1 si
applicano  anche  alle  societa' e agli enti finanziari che rientrano
nei  gruppi  bancari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del
testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato
con  decreto  legislativo  1o settembre  1993,  n.  385, nonche' alle
societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'articolo
59,  comma  1,  lettera  b),  del predetto testo unico. Tali soggetti
possono  trasferire  l'ammontare  del fondo di copertura di rischi su
crediti al fondo per rischi finanziari generali.
  3.  L'imposta  sostitutiva  di cui al comma 1 puo' essere applicata
anche  ai  fondi  di cui all'articolo 11, comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  87  del  1992,  per  la  parte  trasferita  ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
          Avvertenze:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tascritti.

          Note alle premesse:
              -  L'art.  22  della  legge  21 novembre  2000, n. 342,
          recante "Misure in materia fiscale", cosi' recita:
              "Art.  22  (Fondo di copertura di rischi su crediti). -
          1.  Per  gli  enti creditizi e finanziari di cui al decreto
          legislativo   27   gennaio   1992,   n.  87,  e  successive
          modificazioni, l'ammontare del fondo di copertura di rischi
          su  crediti  di  cui  all'art. 71, comma 3, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, in
          materia  di  svalutazione  dei crediti e accantonamenti per
          rischi   su   crediti,   iscritto   nel  bilancio  relativo
          all'esercizio  in  corso  al  1o gennaio  1999, puo' essere
          trasferito,  in  tutto  o  in  parte,  al  fondo per rischi
          bancari  generali  di  cui all'art. 11, comma 2, del citato
          decreto legislativo n. 87 del 1992.
              2.  L'ammontare  trasferito  ai  sensi  del  comma 1 e'
          assoggettato   ad   imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
          reddito  delle  persone giuridiche e dell'imposta regionale
          sulle  attivita' produttive in misura pari al 19 per cento.
          L'ammontare  trasferito  non  va  computato  ai  fini della
          determinazione  del  5  per  cento  del  valore dei crediti
          risultanti  in  bilancio alla fine di ogni esercizio di cui
          all'art. 71, comma 3, quinto periodo, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, in materia di
          svalutazione  dei  crediti  e  accantonamenti per rischi su
          crediti.
              3.  L'imposta  di cui al comma 2 e' indeducibile e puo'
          essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle
          riserve iscritte in bilancio.
              4.  L'applicazione  dell'imposta  di cui al commna 2 va
          richiesta  con  apposito modello, approvato con decreto del
          Ministero delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei
          redditi  relativa  al periodo di imposta in corso alla data
          di  entrata  in vigore della presente legge. L'imposta deve
          essere  versata  in  tre  rate  annuali di pari importo: la
          prima  con  scadenza  entro  il  termine  previsto  per  il
          versamento  a  saldo  delle imposte sui redditi relative al
          periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge;  le  altre  con  scadenza  entro il
          termine  rispettivamente previsto per il versamento a saldo
          delle  imposte  sui  redditi  relative ai periodi d'imposta
          successivi.  Sull'importo  delle rate successive alla prima
          si  applicano  gli  interessi  nella misura del 6 per cento
          annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna
          rata   successiva   alla   prima.   Per   la  liquidazione,
          l'accertamento,  la  riscossione,  le sanzioni e i rimborsi
          dell'imposta  nonche'  per  il  contenzioso si applicano le
          disposizioni per le imposte sui redditi.
              5.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da emanare
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le disposizioni
          occorrenti per l'applicazione del presente articolo".
              -  Il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  87,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
          1992,  reca:  "Attuazione  della  direttiva  n.  86/635/CEE
          relativa  ai  conti  annuali  ed ai conti consolidati delle
          banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva
          n.   89/117/CEE   relativa  agli  obblighi  in  materia  di
          pubblicita'   dei  documenti  contabili  delle  succursali,
          stabilite  in  uno  Stato  membro,  di  enti  creditizi  ed
          istituti  finanziari  con  sede sociale fuori di tale Stato
          membro.".
              - L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, cosi' recita:
              "Art. 71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per
          rischi  su  crediti).  -  1.  Le  svalutazioni  dei crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'art.  53,  sono  deducibili  in  ciascun esercizio nel
          limite  dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale o di
          acquisizione  dei crediti stessi. Nel computo del limite si
          tiene   conto   anche  degli  eventuali  accantonamenti  ad
          apposito fondo di copertura di rischi su crediti effettuati
          in conformita' a disposizioni di legge. La deduzione non e'
          piu'   ammessa   quando   l'ammontare   complessivo   delle
          svalutazioni  e  degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per
          cento  del  valore  nominale  o di acquisizione dei crediti
          risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
              2.   Le   perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  1,
          determinate   con  riferimento  al  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti  stessi, sono deducibili a norma
          dell'art.   66,   limitatamente   alla   parte  che  eccede
          l'ammontare   complessivo   delle   svalutazioni   e  degli
          accantonamenti  dedotti  nei  precedenti esercizi. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli  accantonamenti  dedotti  eccede  il  5 per cento del
          valore  nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
              3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di cui al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          dei  crediti  risultanti  in  bilancio,  per  l'importo non
          coperto   da  garanzia  assicurativa,  che  derivano  dalle
          operazioni   di  erogazione  del  credito  alla  clientela,
          compresi  i  crediti  finanziari  concessi  a Stati, banche
          centrali  o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
          delle  esportazioni  italiane  o  delle  attivita'  ad esse
          collegate,  sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
          dello  0,60  per cento del valore dei crediti risultanti in
          bilancio,   aumentato   dell'ammontare  delle  svalutazioni
          dell'esercizio.  L'ammontare complessivo delle svalutazioni
          che  supera  lo  0,60  per  cento  e'  deducibile  in quote
          costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente
          comma   le   svalutazioni   si   assumono  al  netto  delle
          rivalutazioni  dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni e'
          inferiore  al  limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in
          deduzione,  fino  al predetto limite, gli accantonamenti ad
          apposito  fondo  di  copertura  dei  rischi  su  crediti in
          conformita' a disposizioni di legge. Gli accantonamenti non
          sono  piu'  deducibili quando il loro ammontare complessivo
          ha  raggiunto  il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti
          risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
              4.  Per  gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
          dei  crediti  si  comprendono  anche  quelli  impliciti nei
          contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
          delle  operazioni  "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in
          applicazione dei criteri di cui all'art. 103-bis.
              5.   Le   perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  3,
          determinate  con  riferimento  al  valore  di  bilancio dei
          crediti,   sono   deducibili,   ai   sensi   dell'art.  66,
          limitatamente    alla    parte   che   eccede   l'ammontare
          dell'accantonamento  al fondo per rischi su crediti dedotto
          nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare del
          predetto fondo eccede il 5 per cento del valore dei crediti
          risultanti  in  bilancio, l'eccedenza concorre a formare il
          reddito dell'esercizio stesso.
              6. Per i crediti per interessi di mora, le svalutazioni
          e  gli  accantonamenti  di  cui  ai  precedenti  commi sono
          deducibili  fino  a  concorrenza dell'ammontare dei crediti
          stessi    maturato    nell'esercizio.   Si   applicano   le
          disposizioni  di cui al comma 2, calcolando l'eccedenza con
          riferimento  all'ammontare  complessivo del valore nominale
          dei  crediti  per interessi di mora; per gli enti creditizi
          finanziari  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  5,
          calcolando  l'eccedenza del fondo con riferimento al valore
          dei crediti per interessi di mora risultanti in bilancio".
              "Art.  11  (Riserve di rivalutazione e fondo per rischi
          bancari  generali (art. 38 della direttiva n. 86/635). - 1.
          Le    riserve    di    rivalutazione    costituite    prima
          dell'applicazione   del  presente  decreto  possono  essere
          indicate    come    sottovoci   della   voce   riserva   di
          rivalutazione.
              2.  E'  ammessa  la costituzione di un fondo per rischi
          bancari generali destinato alla copertura dei rischi propri
          delle  operazioni  bancarie. Il saldo delle dotazioni e dei
          prelievi  riguardanti  tale  fondo  e' iscritto in apposita
          voce del conto economico.
              3.  Le  disposizioni  del  comma 2 si applicano in ogni
          caso alle societa' e agli enti finanziari che rientrano nei
          gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del
          testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art. 22 della legge 21 novembre
          200, n. 342, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per i riferimenti del decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente
          delle  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, si veda nelle
          note alle premesse.
              -  Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 27
          gennaio 1992, n. 87, si veda nelle note alle premesse.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  59  del  decreto
          legislativo  1o  settembre  1993, n. 385 (Testo unico delle
          leggi in materia bancaria e creditizia):
              "Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
                a) il  controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
          2359,  commi primo e secondo, del codice civile. Si applica
          l'art. 23, comma 2;
                b) per   "societa'   finanziarie"   si  intendono  le
          societa'  che  esercitano,  in  via esclusiva o prevalente:
          l'attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni  aventi  le
          caratteristiche    indicate   dalla   Banca   d'Italia   in
          conformita'  alle  delibere  del  CICR;  una  o  piu' delle
          attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri
          da  2  a  12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi
          del numero 15 della medesima lettera;
                c) per   "societa'   strumentali"   si  intendono  le
          societa'  che  esercitano,  in  via esclusiva o prevalente,
          attivita'  che  hanno  carattere  ausiliario dell'attivita'
          delle  societa'  del gruppo, comprese quelle di gestione di
          immobili e di servizi anche informatici".
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  42  del  decreto
          legislativo n. 87 del 1992:
              "Art.  42  (Trattamento dei fondi preesistenti). - 1. I
          fondi   in   precedenza   iscritti  a  fronte  di  elementi
          dell'attivo  sono  portati  in diretta riduzione del valore
          degli  elementi  stessi  per  la  parte corrispondente alla
          perdita   di   valore   calcolata   secondo  i  criteri  di
          valutazione stabiliti dal presente decreto.
              2. L'attribuzione ai fondi di cui all'art. 20, comma 6,
          oppure al fondo per rischi bancari generali di cui all'art.
          11,  comma  2,  della  parte  dei  fondi  rischi su crediti
          eccedente  le  svalutazioni  di cui al comma 1 del presente
          articolo  non  modifica il regime fiscale proprio dei fondi
          di provenienza".