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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 263

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2018)
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Testo in vigore dal:  6-1-2002 al: 12-4-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 24 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Per ottenere l'assegnazione di una sede nella regione, al notaio è richiesta la piena conoscenza della lingua francese, accertata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta e composta da un rappresentante del collegio notarile, un rappresentante del Ministero della giustizia ed un rappresentante della regione.
2. I criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelli richiesti dalla normativa regionale per i più alti livelli della funzione dirigenziale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzione 23 settembre 1993, n. 2, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è il seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tra dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".