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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 245

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/10/2014)
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Testo in vigore dal:  13-7-2001 al: 1-6-2006
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;
Viste le leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 28 febbraio 1992, n. 220, e 24 dicembre 1993, n. 537, nonché i relativi decreti interministeriali attuativi, concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione statale in materia di difesa del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale del Ministero dell'ambiente;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 6 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici di diretta collaborazione
1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione in attesa dell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
3. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) la Segreteria del Ministro;
b) la Segreteria tecnica del Ministro;
c) la Segreteria particolare del Ministro;
d) l'Ufficio di Gabinetto;
e) l'Ufficio legislativo
f) l'Ufficio stampa;
g) il Servizio di controllo interno;
h) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operata il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante "Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164, e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario è il seguente.
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30 (S.O.).
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997 n. 63 (S.O.).
- L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113 (S.O.), è il seguente:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro qundici giorni dalla richiesta".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 (S.O.).
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.).
- La legge 3 marzo 1987, n. 59, recante: "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 1987, n. 52.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1987, n. 306, recante: "Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1987, n. 175.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante: "Regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1992, n. 136.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438 recante: "regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1992, n. 19.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 479, recante "Disposizioni per la difesa del mare" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983 n. 16 (S.O.).
- La legge 28 febbraio 1992, n. 220, recante: "Interventi per la difesa del mare" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1992, n. 62.
- La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 203 (S.O.).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549, recante: "Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000 n. 67.
Nota all'art. 1:
- Per gli estremi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.