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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova".

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 03/07/2001, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2001)
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Testo in vigore dal:  5-5-2001 al: 3-7-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, anche in considerazione dell'intervenuto scioglimento delle Camere, di provvedere ad ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n. 149, al fine di consentire il completamento dell'organizzazione e delle iniziative connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 ed al Vertice di Genova, con particolare riguardo alla soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali e di piena operatività delle comunicazioni, anche con riferimento alle relative strutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Alla legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "18.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "38.000 milioni";
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "22.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "42.000 milioni";
c) all'articolo 5, comma 2, le parole: "e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente", sono sostituite dalle seguenti: "e per l'anno 2001, quanto a lire 12.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.