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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 160

Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il "Vertice di Genova".

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2001, n. 251 (in G.U. 03/07/2001, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2001)
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Testo in vigore dal: 4-7-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 8 giugno 2000, n. 149;
  Ritenuta   la   straordinaria   necessita'  ed  urgenza,  anche  in
considerazione   dell'intervenuto   scioglimento   delle  Camere,  di
provvedere  ad  ulteriori finanziamenti della legge 8 giugno 2000, n.
149,  al  fine  di  consentire il completamento dell'organizzazione e
delle  iniziative  connesse alla presidenza italiana del G8 nell'anno
2001   ed  al  Vertice  di  Genova,  con  particolare  riguardo  alla
soddisfazione delle esigenze di sicurezza delle delegazioni nazionali
e  di  piena  operativita' delle comunicazioni, anche con riferimento
alle relative strutture;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  ((1.  Alla  legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  3,  comma  1,  le parole: "18.000 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "70.000 milioni";
    b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis.   Al   fine   di  allestire,  nei  comuni  e  nelle  province
interessati,  spazi  di  servizio,  aree  e  strutture attrezzate per
l'accoglienza dei cittadini che intendano partecipare ad iniziative o
raduni  in cui esprimere liberamente la propria opinione in merito al
G8,  e' autorizzata in favore degli enti locali della regione Liguria
la  spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2001-2003, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della   programmazione   economica   per   l'anno  2001,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'interno.  Il  contributo e' ripartito dal Ministero dell'interno
in  proporzione  alle  spese sostenute per le predette finalita' come
certificate dagli enti locali interessati entro il 31 agosto 2001";
    c)  all'articolo  5,  comma  2,  le parole: "22.000 milioni" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "74.000  milioni";  e le parole: "e per
l'anno  2001,  quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo
al  Ministero  degli  affari  esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire
16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  per l'anno 2001 quanto a lire
24.000  milioni,  l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri,  quanto  a  lire  4.000 milioni, l'accantonamento relativo al
Ministero    dell'interno,    quanto    a    lire   16.000   milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire
30.000  milioni,  l'accantonamento  relativo al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica".
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,   con   propri   decreti,   le  occorrenti  variazioni  di
bilancio)).