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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2001, n. 159

Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-5-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 2 luglio 2001, n. 249 (in G.U. 03/07/2001, n.152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2001)
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Testo in vigore dal: 4-5-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470,  concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio
dell'8   dicembre   1975,  relativa  alla  qualita'  delle  acque  di
balneazione;
  Visto  il  decreto-legge  13  aprile  1993, n. 109, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra
l'altro,  e'  stato  consentito  alle  regioni  di  derogare,  per un
triennio  ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro
ossigeno  disciolto  di  cui  al  punto 11) dell'allegato 1 al citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai
fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;
  Visto  l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
649,  che  ha  prorogato  al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al
citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
  Visto  il  decreto-legge  25  maggio 1998, n. 156, convertito dalla
legge 22 luglio 1998, n. 243, che ha prorogato al 31 dicembre 1998 la
disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
  Visto  il  decreto-legge  11  maggio 1999, n. 127, convertito dalla
legge  9 luglio 1999, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 1999 la
disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
  Vista  la  legge  18  agosto  2000,  n. 245, che ha prorogato al 31
dicembre  2000 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile
1993, n. 109;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare la
facolta'  prevista dal predetto decreto-legge n. 109 del 1993, stante
il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dei
lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                        Acque di balneazione
  1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
prorogata al 31 dicembre 2001.